Affidamento ai servizi sociali e nomina del curatore speciale del minore

08 Gennaio 2024

La pronuncia in commento compie una approfondita disamina dell’istituto dell’affido del minore ai Servizi Sociali, anche alla luce del recente orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, con particolare riferimento alla capacità dello stesso di incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale e, dunque, sulla necessità di assumere i necessari e conseguenti provvedimenti processuali a tutela del minore, tra cui la nomina di un curatore speciale.

Massima

Va dichiarata la nullità dell'intero processo in tutti quei casi in cui venga emesso un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, ivi compreso l'affidamento del minore ai Servizi Sociali con carattere ablativo delle funzioni genitoriali, in assenza della previa nomina del curatore speciale del minore. Per tali fattispecie, qualora detto vizio sia rilevato in sede di legittimità, andrà disposto il rinvio alla Corte di Appello e non al giudice del primo grado, in applicazione del principio di durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU.

Il caso

A seguito di ricorso proposto dal Pubblico Ministero in conseguenza del ricovero di una minore che aveva tentato il suicidio ingerendo un cocktail farmaci, il Tribunale per i Minorenni di Milano disponeva, con provvedimento provvisorio, l'affidamento della stessa ai Servizi Sociali, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e il compimento di una indagine psicologica sull'intera rete familiare.

A fondamento della decisione assunta, il Giudice specializzato poneva le risultanze dei colloqui intrattenuti con la minore da cui era emersa l'esistenza di una situazione per lei pregiudizievole, in quanto vittima, a suo dire, di maltrattamenti fisici e verbali da parte della zia e della madre, da cui, addirittura, chiedeva di essere allontanata.

Il contenuto del citato provvedimento veniva sostanzialmente confermato in sede definitiva avendo il Tribunale per i minorenni riscontrato l'esistenza di un disagio da parte della minore nei confronti della figura materna – peraltro affetta da cecità - pur se a quest'ultima non imputabile, tanto è vero che i denunciati episodi di maltrattamento non risultavano provati, portando all'archiviazione del procedimento penale aperto a suo carico.

Avverso il menzionato provvedimento la madre della minore proponeva reclamo dinanzi la competente Corte territoriale la quale, tuttavia, lo respingeva valorizzando la situazione disfunzionale vissuta dalla ragazza nell'ambito familiare, come emersa dalla relazione dei Servizi Sociali a cui la stessa era stata affidata, integrante una situazione di maltrattamento psicologico ai danni della stessa. Allo stesso modo la Corte riteneva la necessità di proseguire gli incontri tra la madre e la figlia oltre che l'esigenza per la reclamante di portare avanti il percorso genitoriale imposto dal Tribunale di primo grado, necessario al fine di migliorare le relazioni interpersonali tra le stesse.

Il provvedimento di rigetto veniva, a sua volta, impugnato con ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di lagnanza per effetto del quale veniva denunciata la violazione dell'art. 337-ter c.c., 1 comma, dell'art. 8 CEDU e degli artt. 1 e 4, comma 3, della legge n. 184/1983, per aver la Corte territoriale emesso il provvedimento impugnato omettendo di considerare il carattere di extrema ratio che va riconosciuto all'affido in comunità, in quanto direttamente volto ad incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Sta di fatto che la Cassazione, all'esito di una compiuta disamina dell'istituto e delle ragioni sottese all'assunzione di un provvedimento di tal tipo, è pervenuta alla dichiarazione di nullità del processo per la mancata nomina, in via preliminare, di un curatore speciale del minore, necessaria in tutti quei casi in cui, come nella fattispecie all'esame dei giudici di legittimità, si incide sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Per tale ragione, è stato disposto il rinvio del procedimento alla Corte di Appello di Milano affinchè, in diversa composizione e previa acquisizione della citata nomina, provveda alla decisione della controversia.

La questione

La pronuncia in commento compie una approfondita disamina dell’istituto dell’affido del minore ai Servizi Sociali, anche alla luce del recente orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, con particolare riferimento alla capacità dello stesso di incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale e, dunque, sulla necessità di assumere i necessari e conseguenti provvedimenti processuali a tutela del minore, tra cui la nomina di un curatore speciale.

Le soluzioni giuridiche

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha concentrato la sua attenzione sulla verifica della portata dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali, come disposto nella fattispecie in esame dal Tribunale per i Minorenni di Milano e confermato successivamente dalla Corte territoriale, alla luce dei principi di recente espressi nella sentenza n. 32290/2023.

Nella ordinanza da ultimo citata, infatti, gli Ermellini si sono occupati di definire quale la natura degli interventi posti in essere in favore dei minori nel caso affidamento ai Servizi Sociali, distinguendoli sostanzialmente in due categorie: quelli aventi mera finalità di supporto ed assistenza del minore, in cui nulla viene tolto ai poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale ma il soggetto terzo viene affiancato ai genitori nel tentativo di vigilare sul loro operato, a cui si contrappongono quelli in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale, resi in situazioni di incapacità totale o parziale dei genitori – che solitamente si accompagnano all'adozione di provvedimenti incidenti direttamente su tale responsabilità genitoriale – e che incidono sulle competenze affidate questi ultimi, spostate in capo a soggetti terzi.

Per la Corte da tale differenziazione discendono, sul piano processuale, conseguenze diverse in quanto, nel primo caso, l'affidamento ai Servizi Sociali, costituendo piuttosto un mandato di vigilanza e supporto, non necessita della nomina del curatore speciale del minore, salvo che il giudice non ne ravvisi l'opportunità per l'esistenza in concreto di un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori. Viceversa, tale necessità appare processualmente indispensabile nel secondo caso poiché il provvedimento emesso rappresenta una vera e propria ingerenza nella vita privata e familiare del minore, per la cui adozione va garantito il contraddittorio delle parti e, dunque, anche del minore, i cui interessi devono essere rappresentati da un soggetto terzo e imparziale appositamente nominato.

Fatta tale premessa, la Corte, nel passare ad analizzare il contenuto del provvedimento reso nella fattispecie in esame, ne rileva l'appartenenza alla seconda delle categorie innanzi citate, presentando lo stesso delle evidenti limitazioni della responsabilità genitoriale, ragion per cui – sul piano processuale – non può che sancire la nullità dell'intero processo per la mancata nomina di un curatore speciale del minore, con conseguente rinvio del procedimento ma non al giudice di primo grado bensì alla Corte di Appello, in applicazione del principio del giusto processo sancito all'art. 111 Cost e all'art. 6 della CEDU (Cass. 2829/2023), a cui va dato ampio risalto onde evitare che i diritti della minore si estinguano per il raggiungimento della maggiore età

Osservazioni

L’affidamento del minore ai servizi sociali rappresenta un provvedimento che ha sempre ingenerato problematiche sul piano interpretativo per la mancanza di precisi riferimenti entro i quali tale regime deve compiersi e svilupparsi. Si tratta di un dibattito che nella generalità dei casi viene alimentato dalla mancanza nei provvedimenti giudiziari resi sul punto, di specifiche indicazioni circa i compiti attribuiti ai servizi sociali e che ha indotto il legislatore della riforma ad intervenire, prevedendo la necessità che i doveri e i poteri sottratti al genitore ed oggetto di affidamento ai servizi sociali siano oggetto di espressa indicazione.

In particolare la riforma Cartabia ora prevede che con il provvedimento che si dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e si procede all’affido del minore al servizio sociale, il tribunale debba indicare: il soggetto presso il quale il minore è collocato; gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell’ente locale; gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore; gli atti che possono essere compiuti dai genitori; gli atti che possono essere compiuti dal curatore; i compiti affidati al servizio sociale; la durata dell’affidamento, non superiore a ventiquattro mesi; la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all’autorità giudiziaria.

Per la Cassazione si tratta, tuttavia, di una necessità che appare sussistente pur nel sistema pre – vigente e, dunque, applicabile anche al caso in esame, apparendo indispensabile la valutazione dell’effettiva portata del disposto affidamento, soprattutto in relazione alla responsabilità genitoriale, onde comprendere quali i conseguenti effetti sul piano processuali, tra cui, il più importante è di certo quella della nomina del curatore speciale del minore, a cui con sempre maggiore frequenza si perviene.

In relazione a tale aspetto non può non evidenziarsi che tale figura è stata anch’essa oggetto del recente intervento di riforma volto, sul punto, a dare effettiva tutela alla posizione del minore come sancita sia dall’ordinamento internazionale che dall’evoluzione giurisprudenziale formatasi sul punto e per effetto della quale, sono stati tipizzati i casi in cui il Giudice dovrà necessariamente procedere alla sua nomina.

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