Procedimento: atti introduttivi

10 Gennaio 2024

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della delega contenuta nella legge 206 del 26 novembre 2021, ha previsto che al Libro II del Codice di procedura civile, dopo il Titolo IV, sia inserito il Titolo IV-bis, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie».

Ciò dimostra il definitivo riconoscimento dei diritti relazionali delle persone quali diritti fondamentali meritevoli di tutela.

Inquadramento

L'ambito di applicazione del nuovo processo è delineato nell'art. 473-bis, contenuto nel Capo I del Titolo IV bis, il quale precisa che le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente.

Si comprende quindi come si è finalmente approdati all'applicazione di regole processuali uguali per tutti i processi delle relazioni familiari, compresi quelli attualmente ancora attribuiti alla competenza funzionale del tribunale minorile e al definitivo abbandono del rito camerale ed, inoltre, si nota come lo stesso art. 473-bis è volutamente norma “aperta”: di fatti, non contiene un'elencazione analitica dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito per evitare esclusioni immotivate anche in ragione di eventuali situazioni che dovessero insorgere per la prima volta in futuro.

Ad ogni modo rientrano sicuramente nel perimetro di applicazione del nuovo rito:

- tutti i procedimenti in materia di stato (separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, disconoscimento di paternità, dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, etc.) compresi quelli di nullità o annullamento del matrimonio, quelli inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e la ripartizione degli oneri di mantenimento (ex art. 337-ter ss. c.c.);

- tutti i c.d. procedimenti de potestate;

- i procedimenti aventi a oggetto le domande relative alla ripartizione del TFR e alla pensione di reversibilità;

- i procedimenti di cui all'art. 317-bis c.c. instaurati dagli ascendenti per garantire la continuità del loro legame con i nipoti.

Sono invece espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo rito:

a) i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e i procedimenti di adozione di minori;

b) i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

c) i procedimenti di volontaria giurisdizione.

In evidenza

L'art. 473-bis.1 prevede che, salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudichi in composizione collegiale e che la trattazione e l'istruzione possano essere delegate a uno dei componenti del Collegio. Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, potranno essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice

La competenza

Il d.lgs. 149/2022 ha inciso sul riparto della competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, mediante una parziale riscrittura dell'art. 38 disp. att. c.c., che era già stato oggetto di riforma con la l. n. 206/2021: in particolare al secondo comma dell'art. 38 disp. att. c.c. il legislatore delegato ha meglio chiarito la portata della vis attractiva al tribunale per i minorenni, laddove siano pendenti o successivamente instaurati i procedimenti di cui agli artt. 330,332,333,334 e 335 c.c., limitandola ai soli casi di ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni. La ratio è stata quella di attribuire alla competenza del tribunale per i minorenni la mera valutazione di eventuali inadempienze e la conseguente irrogazione di sanzioni nei casi in cui tale organo giurisdizionale si stia occupando o si debba occupare di una situazione di potenziale pregiudizio per il minore.

La competenza per territorio è disciplinata dall'art. 473-bis.11 il quale prevede che per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui questi ha la residenza abituale. Qualora vi sia stato un trasferimento del minore non autorizzato e non sia ancora decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

Per i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili de matrimonio, di scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, iscritti a ruolo dopo il 28 febbraio 2023, in mancanza di figli minori sarà invece competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.47. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, qualora l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Per i procedimenti diversi da quelli sopra richiamati e in assenza di persone minorenni si applicano le disposizioni generali previste dal codice di procedura civile.

Gli atti introduttivi: Il ricorso

Nel rispetto dei principi della l. 206/2021, il legislatore delegato ha individuato quale atto introduttivo del rito unico dei processi delle relazioni familiari il ricorso, che a norma dell'art. 473-bis.12 deve contenere:

  1. l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
  2. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande e il procedimento si riferiscono;
  3. il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
  4. la determinazione dell'oggetto della domanda;
  5. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
  6. l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Oltre a ciò, si aggiunge l'obbligatoria indicazione dell'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse (in tal caso dovranno essere allegati i provvedimenti anche provvisori già emessi in tali procedimenti) per far sì che il giudice possa, alla fine della prima udienza, invitare le parti a discutere l'intera causa, con rimessione della stessa al collegio per la sentenza definitiva.

L'art. 473-bis.12 dispone, inoltre, che qualora tra le domande svolte vi sia quella di un contributo economico, ovvero qualora vi siano figli minori comuni delle parti, al ricorso dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

  1. le dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative agli ultimi tre anni;
  2. la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;

ciò al fine di consentire una più completa disamina delle condizioni economiche di entrambe le parti sin dall'inizio del giudizio.

L'ultimo comma dell'art. 473-bis.12 dispone infine che nei procedimenti che riguardano i figli minori al ricorso venga allegato un «piano genitoriale» ossia l'indicazione degli impegni e delle attività quotidiane svolte dai figli e relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Ad ogni modo, nonostante la norma si riferisca al “passato” o comunque all'attualità, sarebbe opportuno che le parti indicassero quegli aspetti della vita del figlio contenuti nel piano genitoriale, anche in un'ottica de futuro, per permettere al giudice una decisione sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e sui tempi di permanenza maggiormente aderente alle disponibilità effettive, in termini di tempo e impegno di cura, dei genitori.

(Segue) Le domande proponibili

Le domande che possono essere formulate nel ricorso introduttivo sono quelle relative allo stato delle persone, tanto con riguardo al rapporto di filiazione (es. dichiarazione di paternità o disconoscimento della stessa), quanto con riguardo allo stato matrimoniale (es. separazione, ma anche nullità del matrimonio ecc.), o alla capacità delle stesse, nonché tutte le domande attinenti alla titolarità e all'esercizio della responsabilità genitoriale, come l'affidamento, il mantenimento, la regolamentazione delle frequentazioni tra genitori e figli minorenni, ma anche la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale, e così via.

Controversa è invece la possibilità di introdurre in un unico processo, più domande tra loro connesse quali ad esempio la domanda di risarcimento del danno «endofamiliare».

La giurisprudenza di merito è sempre stata sul punto contrastante fino alla sentenza della Corte di Cassazione n.18870 del 8 settembre 2014 che sembrava aver definitivamente risolto la questione in senso negativo in forza del principio per cui la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita solo in caso di connessione fortissima, essendo appunto le domande di separazione e divorzio soggette al rito speciale.

A parere di chi scrive però anche tali domande potrebbero essere assoggettate al rito in commento per due ordini di ragioni.

In primis, secondo un'interpretazione letterale dell'art. 473-bis, il procedimento relativo al risarcimento subito da uno dei due coniugi a causa della violazione, da parte dell'altro, di uno dei doveri nascenti dal matrimonio dovrebbe essere considerato un procedimento relativo alla «famiglia».

A ciò si aggiunga l'art. 30 del d.lgs. 149/2022 che prevede che nelle sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie verranno trattati tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo.

Analoghe considerazioni valgono per i procedimenti relativi alla comunione legale dei beni, in ragione di quanto sopra indicato. Di fatti, le relative domande dipendenti dallo scioglimento della comunione (p.e. rimborsi e restituzioni) potranno essere fatte valere già con gli atti introduttivi in quanto, costante giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha precisato che “il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione, con conseguente proponibilità della domanda, nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia”. Pertanto, la domanda eventualmente formulata unitamente a quella di separazione personale è ammissibile e potrà essere decisa successivamente allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis. 21.

Viceversa, ogni altra domanda relativa ai rapporti tra i coniugi, ad esempio di natura patrimoniale, dovrà invece essere fatta valere con autonomo giudizio, come già attualmente previsto.

(Segue) Il decreto di fissazione dell'udienza

L'art. 473-bis. 14 statuisce che il Presidente del Tribunale davanti al quale è depositato il ricorso, entro tre giorni dal deposito dello stesso, designi il relatore del Collegio, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissi l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che dovrà avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente può, inoltre, nominare un curatore speciale, se il convenuto è malato di mente o legalmente incapace; mentre il giudice relatore ha la facoltà di nominare, sin dall'inizio del procedimento un curatore speciale del minore, nei casi previsti dall'art. 473-bis. 8 c.p.c.

La norma precisa che tra il deposito del ricorso e la prima udienza non devono intercorrere più di novanta giorni; qualora il convenuto risieda all'estero il termine è aumentato a centoventi.

Il decreto dovrà contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine previsto comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, se ne sussistono i presupposti, può presentare l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato. Inoltre, nel decreto dovrà essere contenuta l'informativa che le parti possono avvalersi della mediazione familiare, fermo restando quanto previsto dall'art. 473-bis.43 c.p.c. in materia di violenza domestica o di genere.

Il decreto deve essere notificato, unitamente al ricorso, al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi o, nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, a novanta. Infine, il decreto dovrà essere notificato a cura della cancelleria, al pubblico ministero, ormai parte necessaria nei procedimenti regolati dal rito unico.

(Segue) I provvedimenti indifferibili

L'art. 473-bis.15 disciplina l'ipotesi in cui sussista il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile o in cui la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti.

In tali ipotesi il Presidente o il Giudice delegato, assunte le necessarie informazioni, adotterà con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, anche delle parti. Con il medesimo decreto dovrà essere fissata, entro i successivi quindici giorni, l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati con decreto, assegnando alla parte che ha richiesto il provvedimento un termine perentorio per la notifica.

Questa misura inaudita altera parte, rispondendo alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche a procedimento pendente, può essere adottata anche nel corso del giudizio, ferma restando comunque la fissazione di un'udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura.

In ragione dell'ampia formulazione e delle assonanze con l'art. 669-sexies c.p.c. si deve ritenere che i provvedimenti indifferibili richiedibili siano anche quelli a tutela dei diritti patrimoniali delle parti ossia provvedimenti atti a prevenire i trasferimenti della casa familiare o lo speciale sequestro exart. 473-bis.36, secondo comma c.p.c., e non solo quelli relativi al minore di età.

(Segue) La costituzione del convenuto

A norma dell'art. 473-bis.16 c.p.c. il convenuto si costituisce in giudizio nel termine assegnato dal giudice con decreto di fissazione dell'udienza, depositando la comparsa di costituzione che deve contenere, a pena di decadenza, le previsioni di cui all'art. 167 c.p.c.

Il convenuto dovrà quindi proporre – in modo chiaro e specifico - tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento delle proprie domande e indicando altresì, oltre alle proprie generalità e al codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulando le proprie conclusioni. Anche il convenuto dovrà indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse, allegando copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

Inoltre, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista per l'attore all'art. 473-bis.12 c.p.c., nonché il piano genitoriale. Pertanto, sin dal primo atto difensivo, dovranno essere formulate tutte le domande e forniti i relativi mezzi di prova.

(Segue) Le ulteriori difese

Il nuovo rito prevede la facoltà per le parti di depositare ulteriori memorie prima dello svolgimento della prima udienza, a scadenze differenziate, così da consentire il continuo contraddittorio tra le parti.

Nello specifico, entro venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 473-bis.14 c.p.c., l’attore potrà depositare una memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché – a pena di decadenza – modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare i mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, che non erano invece state formulate dall’attore, quest’ultimo, nello stesso termine di venti giorni prima dell’udienza, dovrà depositare la documentazione prevista dal terzo comma dell’art. 473-bis.12 relativa alla propria situazione economica e patrimoniale.

Successivamente, entro dieci giorni prima dell’udienza e quindi dopo dieci giorni dal deposito della memoria da parte dell’attore, il convenuto potrà depositare un ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, potrà precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria sopra richiamata, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

Entro cinque giorni prima dell’udienza ossia nei cinque giorni successivi alla replica del convenuto, l’attore potrà depositare una ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto.

Il nuovo rito consente quindi una ampia difesa, pur in tempi estremamente concentrati, così da consentire al giudice, sin dalla prima udienza, non solo di emettere un provvedimento provvisorio alla luce di una istruzione non sommaria, ma altresì di pronunciarsi sull’ammissione delle prove.

Preclusioni e decadenze

Le decadenze previste dagli art. 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, come espressamente chiarito dall’art. 473-bis.19. Pertanto, le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Inoltre, le parti possono proporre, nella prima difesa utile successiva e fino alla precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in proprio favore e anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, solo se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Infine, l’intervento del terzo, che è disciplinato dall’art. 473-bis.20 potrà avvenire nelle stesse modalità previste per la costituzione del convenuto, con la precisazione che il terzo non potrà intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Il curatore e il curatore speciale del minore

Al curatore e al curatore speciale in quanto parti del processo si applicano le regole previste per la costituzione del convenuto, con la sola precisazione della mancata operatività del regime delle preclusioni, considerato che entrambe le figure sono portatori nel processo di domande relative a diritti indisponibili, con riferimento ai quali, ex art. 473-bis.19, primo comma c.p.c., non operano né preclusioni né decadenze.

Conseguentemente a seguito della nomina da parte del tribunale, che può avvenire in qualunque stato e grado del processo, il curatore e il curatore speciale, letti gli atti, avranno l’onere di costituirsi in giudizio con memoria, prendendo posizione, in maniera sintetica, sui fatti dedotti dalle parti (pubblico ministero incluso), depositando la documentazione ritenuta necessaria e formulando le relative conclusioni.

Le altre parti poi avranno diritto di replicare alle deduzioni del curatore nel rispetto del principio generale del contraddittorio e, dunque, anche di formulare mezzi a prova contraria rispetto a quelli eventualmente dedotti dal curatore.

Il ricorso e l’intervento del PM

Il legislatore della riforma ha ribadito la centralità della figura del pubblico ministero, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma.

Per tale ragione il legislatore ha voluto introdurre due norme ad hoc.

L’art. 473-bis.3 precisa che il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali (gli atti istruttori compiuti dal pubblico ministero non hanno alcun carattere privilegiato essendo sottoposti al vaglio del giudice “giudicante” e rimanendo ovviamente ammesso il potere della parte privata di contraddire con il pubblico ministero e fornire la prova contraria) e da tale norma si comprende anche quali sono i soggetti istituzionali deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso, ossia la polizia giudiziaria e i servizi sociali.

Inoltre per effetto della riforma anche il pubblico ministero si deve muovere nel processo non in maniera libera, ma agendo nell’ambito di un perimetro ben preciso: in particolare l’art. 473-bis.13 disciplina i requisiti ad hoc relativi al contenuto del ricorso del pubblico ministero nei procedimenti per i quali lo stesso ha la legittimazione ad agire. Il ricorso del pubblico ministero dovrà contenere:

  1. l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;
  2. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell’affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all’esito del giudizio;
  3. la determinazione dell’oggetto della domanda;
  4. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.

Nei casi in cui il minore sia collocato in una struttura comunitaria, il ricorso del pubblico ministero deve indicare anche il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante della struttura, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

Al ricorso devono inoltre essere allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore già emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

In presenza di richiesta di allontanamento del minore dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dagli affidatari, il ricorso deve contenere l’indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

Nel caso invece di domande di contributo economico, al ricorso deve essere allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.

Queste disposizioni relative al contenuto del ricorso del PM si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dai parenti del minore, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale, secondo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 473-bis.13.

La prima udienza

La prima udienza di comparizione delle parti, disciplinata dall'art. 473-bis.21 c.p.c., si svolge davanti al collegio o davanti ad un suo componente a ciò delegato, che verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.

In caso di mancata comparizione dell'attore, salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se il convenuto non chiede di procedere in sua assenza il procedimento si estingue.

La norma, inoltre, impone la comparizione personale delle parti che potrà essere evitata solo per gravi e comprovati motivi; la mancata comparizione senza giustificato motivo potrà essere quindi valutata exart. 116 c.p.c. e il tribunale potrà tenerne conto nella liquidazione delle spese.

All'udienza il giudice dovrà sentire le parti, separatamente o congiuntamente, sempre alla presenza dei rispettivi difensori e tentarne la conciliazione e potrà, inoltre, formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.

In caso di conciliazione, il giudice assunti i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, rimetterà la causa in decisione per l'omologazione dell'accordo raggiunto. In caso negativo, dovrà emettere i provvedimenti provvisori e assumere i mezzi di prova.

Il cumulo di domande di separazione e divorzio

Una vera e propria novità è stata quella introdotta all’art. 473-bis.49, ossia la possibilità di cumulo delle domande di separazione e di divorzio. La norma stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possano proporre, sin dall’inizio, anche la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a queste connesse, pur con la precisazione che la domanda di divorzio è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale).

In caso di cumulo di domande:

  1. le parti, con gli atti introduttivi o con quelli intermedi previsti dall’art. 473-bis.17 c.p.c. dovranno indicare i fatti posti a fondamento non solo delle domande connesse alla separazione ma anche di quelle connesse al divorzio (cioè la parte richiedente l’assegno divorzile dovrà allegare i fatti costitutivi della propria pretesa che divergono nettamente da quelli fondanti l’assegno di separazione);
  2. il giudice, assunti i provvedimenti interinali ex art. 473-bis.22 c.p.c. deve ammettere i mezzi istruttori su tutte le domande proposte con gli atti, ivi comprese quelle connesse al divorzio;
  3. una volta decorsi i termini per la pronunzia di divorzio il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, deve rimettere la causa al collegio per l’intera decisione;
  4. durante il processo, una volta divenuta la domanda di divorzio procedibile, il giudice non deve fissare una seconda udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., considerato che i provvedimenti interinali sono già stati assunti alla prima udienza e che comunque le parti possono sempre chiederne la revoca o modifica, nei limiti di cui all’art. 473-bis.23 c.p.c..

L’ultimo comma dell’art. 473-bis.49 c.p.c. stabilisce che la sentenza emessa all’esito dei procedimenti contenenti sia la domanda di separazione che quella di divorzio debba contenere autonomi capi per le diverse domande e determinare la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti (dato che l’assegno perequativo e l’assegno di separazione, salvo diversa determinazione, decorrono dalla data della domanda, mentre l’assegno di divorzio decorre, salvo che il giudice disponga diversamente, dal passaggio in giudicato della sentenza).

La riunione dei provvedimenti di separazione e divorzio

Sempre in un'ottica di semplificazione e accelerazione, l'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità, ma non l'obbligo, di riunione tra il giudizio di separazione e quello di divorzio proposti tra le stesse parti, distinguendo però l'ipotesi in cui i procedimenti siano pendenti davanti a giudici diversi da quella in cui pendono davanti allo stesso giudice. Nel primo caso si applica l'art. 40 c.p.c. ma in presenza di figli minori la rimessione deve avvenire in favore del tribunale del luogo di residenza abituale del minore in forza del principio di concentrazione delle tutele; mentre in mancanza di figli minori, la rimessione avviene a favore del giudice adito per primo e, dunque a favore del giudice della separazione. In questi casi sarà il giudice rimettente a valutare se, in considerazione delle diverse fasi in cui sono entrambi i procedimenti, sia utile o meno procedere alla riunione dei procedimenti, concedendo, in quel caso, termine alle parti per riassumere il giudizio innanzi al giudice del luogo di residenza del minore ovvero al giudice preventivamente adito.

Nel caso in cui i procedimenti pendano invece innanzi allo stesso giudice, troverà applicazione l'art. 274 c.p.c. ossia il giudice adito per secondo ovvero investito della domanda di divorzio se entrambe le cause pendono davanti a lui potrà riunire i procedimenti. Nel caso in cui divorzio e separazione pendano innanzi allo stesso tribunale ma davanti a giudici diversi, il giudice istruttore dell'uno e dell'altro procedimento, possono rimettere gli atti al Presidente che dovrà valutare l'opportunità o meno della riunione.

L'art. 473-bis.49 è applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

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