Legge sull'oblio oncologico: effetti in ambito contrattuale

La Redazione
09 Gennaio 2024

Dal 2 gennaio 2024 è in vigore la L. 193/2023 che tutela il c.d. diritto all'oblio oncologico, ossia il diritto delle persone guarite da una pregressa patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria condizione. Le disposizioni di tale provvedimento impattano anche in ambito contrattuale.

Dal 2 gennaio 2024 è in vigore la L. 193/2023 (detta anche “Legge sull'oblio oncologico”) il cui fine è quello di garantire la parità di trattamento ed escludere qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone colpite da patologie oncologiche.

Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da tali patologie di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, in ambiti specifici indicati dalla legge stessa (servizi bancari, di investimento, assicurativi, concorsi pubblici, adozioni) (art. 1 c. 2 L. 193/2023).

In particolare, in ambito contrattuale, tale diritto è tutelato sia nella fase delle trattative sia nella fase della conclusione o rinnovo del contratto, come si specifica meglio di seguito.

STIPULAZIONE O RINNOVO DEI CONTRATTI

Nel caso in cui vengano stipulati o rinnovati contratti relativi a servizi bancari, finanziari, assicurativi o di investimento, ma anche nell'ambito della conclusione di qualsiasi altro tipo di contratto, anche tra privati, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta (art. 2 c. 1 primo periodo L. 193/2023).

Il periodo di 10 anni viene ridotto alla metà nel caso in cui la persona guarita dalla patologia oncologica sia stata diagnosticata prima del compimento del ventunesimo anno di età (art. 2 c. 1 secondo periodo L. 193/2023).

Tali informazioni non possono essere acquisite neppure da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali (art. 2 c. 1 terzo periodo L. 193/2023).

Se tali informazioni sono state fornite precedentemente al decorso di tale periodo non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il suddetto termine. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata a/r o PEC, la certificazione sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle suddette disposizioni. Entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori in possesso delle informazioni devono procedere alla loro cancellazione (art. 2 c. 5 L. 193/2023).

OBBLIGO DI INFORMAZIONE E ALTRE GARANZIE

In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali, la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi devono fornire alla controparte adeguate informazioni circa il diritto all'oblio oncologico, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti (art. 2 c. 2 L. 193/2023).

Non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivitrattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti (art. 2 c. 3 L. 193/2023).

È vietato alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi previsti dall'art. 2 c. 1 L. 193/2023, ai fini della stipulazione dei contratti sopra indicati (art. 2 c. 4 L. 193/2023).

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI: EFFETTI

Nei contratti sopra menzionati stipulati dopo il 2 gennaio 2024 (data di entrata in vigore della L. 193/2023) la violazione delle suddette disposizioni determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui all'art. 2 c. 1 L. 193/2023 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto (art. 2 c. 6 primo periodo L. 193/2023).

Tale nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (art. 2 c. 6 secondo periodo L. 193/2023).

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