Consulenza tecnica preventiva: la Consulta ne estende l’ambito di operatività ai diritti di credito derivanti da fonti diverse dal contratto e dal fatto illecito
12 Gennaio 2024
Il Tribunale ordinario di Bari è stato chiamato a decidere un ricorso, ex art. 696-bis, c.p.c., mediante una consulenza tecnica preventiva ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto dai resistenti a titolo di ingiustificato arricchimento. Questi ultimi eccepivano l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il credito indennitario dedotto a fondamento della domanda della ricorrente non rientrasse nell'ambito applicativo della consulenza tecnica preventiva. Il giudice adito sollevava, quindi, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, c.p.c., in quanto, secondo l'attuale formulazione, la disposizione riserva la consulenza tecnica preventiva alle sole controversie riguardanti l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni ex contractu ed ex delicto, con esclusione della terza fonte delle obbligazioni che l'art. 1173 c.c. individuata, in via residuale, in ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Il giudice rimettente chiedeva alla Corte, pertanto, di emendare il denunciato vulnus estendendo l'ambito di applicazione dell'art. 696-bis c.p.c. ai diritti di credito derivanti da fonti diverse dal contratto e dal fatto illecito, che ne risultano esclusi. Tanto rappresentato, la Corte costituzionale, preliminarmente, ha ricostruito in maniera puntuale l'istituto della consulenza tecnica preventiva e la sua finalità, ovvero quella di consentire una tutela complementare a quella accordata attraverso la decisione giudiziale, costituendo una peculiare declinazione del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., senza che a tale inquadramento osti la natura processuale dell'interesse protetto o l'assenza di contenuto decisorio nelle statuizioni giudiziali che impostano l'accertamento tecnico e la conciliazione che ne scaturisce. Per quanto innanzi, la Corte ha ritenuto che la limitazione dell'ambito oggettivo di operatività della consulenza preventiva operato dall'art. 696-bis c.p.c.contrasti con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell'eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza, e con l'art. 24 Cost., in quanto realizza una differenziazione nella tutela dei diritti non supportata da una ragionevole giustificazione. L'art. 696-bis c.p.c., infatti, nella misura in cui ammette la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico, secondo l'indicazione fornita dall'art. 1173 c.c., configura un diverso trattamento privo di una ragionevole giustificazione e viola, in danno dei titolari dei crediti esclusi, il diritto alla garanzia ex art. 24 Cost. La Corte, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico». |