Il dm 217/2023: chiarimenti sul deposito degli atti del processo penale

15 Gennaio 2024

Il contributo prende in esame le novità in tema di deposito degli atti del processo penale mediante PDP, conseguente all'emanazione del regolamento contenuto nel decreto di recente emanazione.

Attraverso una lettura ragionata delle norme che disciplinano i vari canali di deposito riservati ai difensori, lo scritto si propone di fornire elementi chiarificatori utili allo svolgimento delle attività defensionali.

Il dm 29 dicembre 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto n. 217 a firma del Ministro della Giustizia. Il dm si propone di dare attuazione ed impulso al processo penale telematico mediante l'adeguamento delle regole tecniche già individuate al dm n. 44 del 2011 e l'ampliamento del novero degli atti obbligatoriamente da depositarsi tramite il Portale dei Depositi atti Penali.

In questa sede non ci si soffermerà sull'esame delle novità e sugli innesti normativi operati sul dm n. 44/2011, preferendosi analizzare le modifiche in tema di deposito degli atti, certamente di stringente attualità poiché foriere di importanti conseguenze sul piano applicativo, sin da oggi stesso.

Solo una notazione dovrà da subito essere effettuata in tema di modifiche al dm n. 44/2011: l'inserimento dell'art. 13-bis nel medesimo dm, laddove al comma 2 si prevede espressamente l'assenza di intervento da parte degli operatori di segreteria o cancelleria nell'attività di accoglimento dei depositi, che dunque potranno essere respinti unicamente in caso di anomalie bloccanti, e non più per le, non rare, inopportune valutazioni o per la scarsa competenza che spesso è stata riscontrata negli uffici giudiziari.

Il concetto di anomalia bloccante verrà nel tempo definito ma l'indicazione del legislatore è molto chiara: il portale è il canale privilegiato per l'effettuazione dei depositi e costituisce l'asse portante del processo penale telematico.

L'attività umana (lato uffici giudiziari) risulta sempre più esigua, dovendo unicamente “rifiutare” gli atti che vengono depositati con palesi incongruenze (ad es. numeri o uffici di destinazione errati) o evidenti discrasie (ad esempio il contenuto dell'allegato non corrisponde all'indicazione dello stesso), tutte verifiche che si propongono di agevolare chi deposita, correggendone l'errore. Il motivo del rigetto deve dunque essere noto e mai genericamente indicato come “altro”.

Il decreto ministeriale viene adottato in ossequio alla previsione di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 ed ha inteso (tra le altre cose) disciplinare un avanzamento del processo penale telematico, inteso come ampliamento dei depositi da effettuarsi tramite portale.

Si avanza per fasi processuali e – finalmente – si coinvolgono anche i magistrati nel percorso intrapreso.

Le “nuove” modalità di deposito degli atti

Limitandoci alla disciplina prevista per il periodo 14.01.2024 (entrata in vigore del decreto) e sino al 31.12.2024 possiamo così riassumere il contenuto dell'art. 3 del DM:

quanto ai soggetti abilitati interni (magistrati e cancellieri) di Procura, Procura Europea, Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale ordinario e Procura Generale presso la Corte d'Appello (limitatamente al procedimento di avocazione) viene introdotta la possibilità di effettuare i depositi dei provvedimenti con modalità telematiche, in alternativa ai classici depositi in forma analogica (cartacea); gli stessi dovranno però depositare con la sola modalità telematica gli atti relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408,409,410,411 e 415 c.p.p. oltre alla riapertura indagini (art. 414 c.p.p.).

Quanto ai soggetti abilitati esterni (difensori) essi potranno depositare gli atti con modalità telematiche in Procura, Procura Europea, Procura Generale presso la Corte d'Appello, Tribunale, Giudice di Pace, ossia negli uffici giudiziari indicati nel comma 2 dell'art.3 del DM. 

Per vero, nel testo normativo in esame, il comma 2 era stato erroneamente indicato come comma 3; si è reso dunque necessario emanare un avviso di rettifica (pubblicato in GU 10 gennaio 2024) per correggere l'errore materiale, che aveva provocato talune incertezze interpretative.

Tale modalità di deposito (tramite Portale) si affianca a quella cartacea, ma solo per i depositi che i difensori non dovranno obbligatoriamente effettuare in modalità telematica, ovvero: i depositi degli atti relativi all'intera fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408,409,410,411 e 415 c.p.p. oltre a quelli relativi alla riapertura indagini (art. 414 c.p.p.) ed alla nomina, revoca e rinuncia al mandato di cui all'art. 107 c.p.p.

Tale ultima tipologia di atti (nomine, revoche e rinunce) non viene ancorata a specifiche fasi processuali, pare dunque essersi voluta operare un'indicazione di obbligo di deposito degli stessi in ogni fase, ovviamente sempre con riferimento agli uffici giudiziari indicati nel comma 2 dell'art. 3 del dm. 

Ancora con riferimento alla fase delle indagini preliminari è stato espressamente consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio.

Nel comma 8 dell'art. 3 non si trova un espresso riferimento a denunce e querele, evidentemente ricomprese negli atti relativi alla fase delle indagini preliminari anche per la collocazione sistematica degli artt. 336 e 337 nel libro V del codice di procedura.

Se nelle precedenti norme contenenti l'elencazione degli atti da depositare su portale vi era l'indicazione di tali tipologie di atti, ciò trovava ragione nel fatto che si trattava di richiami a singoli articoli del codice di procedura (art. 408, art. 415 bis ecc), richiami ora superflui, proprio per l'ampia indicazione di (tutti) gli atti della fase delle indagini preliminari.

Eccezione comune riguarda i procedimenti in materia di misure di prevenzione e le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura (esecuzione e rapporti con autorità straniere), involgendo procedure ed uffici non ancora coinvolti dal sistema di deposito telematico tramite portale e dunque ancora soggetti ai depositi cartacei o a mezzo PEC.

Le regole per la formazione ed il deposito degli atti in modalità telematica sono comuni a tutti gli utenti e trovano il proprio fondamento nella normativa “tecnica” (CAD, reg. eIDAS, dm 44/2011 ecc.) espressamente richiamata dall'art. 111-bis c.p.p., norma quadro, che trova ora una maggiore estensione applicativa, ampliandosi in corrispondenza del perimetro degli uffici giudiziari e degli atti indicati dal Decreto in esame.

Il deposito con modalità “non telematiche”

Per deposito con modalità non telematiche, il legislatore intende riferirsi chiaramente a ciò che non viene trasmesso mediante Portale, e che dunque abbisognerà di un'attività umana di scannerizzazione per divenire parte del “fascicolo informatico”. Si tratta quindi dei depositi cartacei e di quelli effettuabili a mezzo PEC (con le consuete modalità ed ai medesimi, noti, indirizzi di posta certificata pubblicati l'elenco allegato al provvedimento del DGSIA del 9.11.2020). Questa modalità di deposito degli atti, molto cara ai difensori, soprattutto per quanto riguarda le impugnazioni, massimamente fuori Foro, si affianca a quello cartaceo in tutti i casi in cui non è obbligatorio il deposito con modalità telematiche, ovverosia mediante portale.

L'assunto si ricava agevolmente dall'ultima parte del comma 8 dell'art. 3 del DM, in un raro passaggio decisamente lineare del decreto. D'altra parte è stato così da sempre, sin dalla legislazione pandemica: il deposito a mezzo PEC è considerato una modalità sostitutiva del deposito cartaceo. Non pare francamente potersi ragionare in senso contrario, men che meno richiamando l'art. 87-bis delle norme transitorie “Cartabia”: tale disposizione recava un complesso sistema di rimandi ed esclusioni che ora non può più ritenersi attuale essendosi verificata la condizione (temporale e contenutistica) alla quale era subordinata la “transitorietà” della norma, che ha così esaurito la sua funzione, quanto meno nelle parti espressamente legate all'adozione dei (del) regolamento.

In conclusione

Anche in ragione della discutibile tecnica legislativa, certamente non assertiva quanto piuttosto improntata a rimandi, deroghe ed eccezioni, pare quanto mai opportuno per l'interprete operare con chiavi di lettura semplici che garantiscano una ragionevolezza ed una linearità certamente ricavabile dalla complessiva conoscenza della materia, evitando torsioni ermeneutiche che possono comportare pericolose derive, una lettura collocata nel solco di quelli che possiamo definire i “lavori preparatori” del dm 29 dicembre 2023 n. 217 e, più genericamente, adesa alla voluntas legis: questo contributo è redatto in questa logica.

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