Le “nuove” modalità di deposito degli atti
Limitandoci alla disciplina prevista per il periodo 14.01.2024 (entrata in vigore del decreto) e sino al 31.12.2024 possiamo così riassumere il contenuto dell'art. 3 del DM:
quanto ai soggetti abilitati interni (magistrati e cancellieri) di Procura, Procura Europea, Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale ordinario e Procura Generale presso la Corte d'Appello (limitatamente al procedimento di avocazione) viene introdotta la possibilità di effettuare i depositi dei provvedimenti con modalità telematiche, in alternativa ai classici depositi in forma analogica (cartacea); gli stessi dovranno però depositare con la sola modalità telematica gli atti relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408,409,410,411 e 415 c.p.p. oltre alla riapertura indagini (art. 414 c.p.p.).
Quanto ai soggetti abilitati esterni (difensori) essi potranno depositare gli atti con modalità telematiche in Procura, Procura Europea, Procura Generale presso la Corte d'Appello, Tribunale, Giudice di Pace, ossia negli uffici giudiziari indicati nel comma 2 dell'art.3 del DM.
Per vero, nel testo normativo in esame, il comma 2 era stato erroneamente indicato come comma 3; si è reso dunque necessario emanare un avviso di rettifica (pubblicato in GU 10 gennaio 2024) per correggere l'errore materiale, che aveva provocato talune incertezze interpretative.
Tale modalità di deposito (tramite Portale) si affianca a quella cartacea, ma solo per i depositi che i difensori non dovranno obbligatoriamente effettuare in modalità telematica, ovvero: i depositi degli atti relativi all'intera fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408,409,410,411 e 415 c.p.p. oltre a quelli relativi alla riapertura indagini (art. 414 c.p.p.) ed alla nomina, revoca e rinuncia al mandato di cui all'art. 107 c.p.p.
Tale ultima tipologia di atti (nomine, revoche e rinunce) non viene ancorata a specifiche fasi processuali, pare dunque essersi voluta operare un'indicazione di obbligo di deposito degli stessi in ogni fase, ovviamente sempre con riferimento agli uffici giudiziari indicati nel comma 2 dell'art. 3 del dm.
Ancora con riferimento alla fase delle indagini preliminari è stato espressamente consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio.
Nel comma 8 dell'art. 3 non si trova un espresso riferimento a denunce e querele, evidentemente ricomprese negli atti relativi alla fase delle indagini preliminari anche per la collocazione sistematica degli artt. 336 e 337 nel libro V del codice di procedura.
Se nelle precedenti norme contenenti l'elencazione degli atti da depositare su portale vi era l'indicazione di tali tipologie di atti, ciò trovava ragione nel fatto che si trattava di richiami a singoli articoli del codice di procedura (art. 408, art. 415 bis ecc), richiami ora superflui, proprio per l'ampia indicazione di (tutti) gli atti della fase delle indagini preliminari.
Eccezione comune riguarda i procedimenti in materia di misure di prevenzione e le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura (esecuzione e rapporti con autorità straniere), involgendo procedure ed uffici non ancora coinvolti dal sistema di deposito telematico tramite portale e dunque ancora soggetti ai depositi cartacei o a mezzo PEC.
Le regole per la formazione ed il deposito degli atti in modalità telematica sono comuni a tutti gli utenti e trovano il proprio fondamento nella normativa “tecnica” (CAD, reg. eIDAS, dm 44/2011 ecc.) espressamente richiamata dall'art. 111-bis c.p.p., norma quadro, che trova ora una maggiore estensione applicativa, ampliandosi in corrispondenza del perimetro degli uffici giudiziari e degli atti indicati dal Decreto in esame.