Nuove regole sul processo telematico: AIGA chiede un correttivo

La Redazione
15 Gennaio 2024

Con una nota di ieri, 14 gennaio, data di entrata in vigore del d.m. n. 217/2023, AIGA ha sottolineato come il decreto abbia introdotto «una serie di disposizioni idonee ad incidere in maniera rilevante e critica sul sistema giuridico posto a base delle notifiche a mezzo PEC da parte degli avvocati».

In particolare, i punti su cui AIGA ha sollevato l'attenzione riguardano:

- «in materia penale vi è già stato un intervento correttivo ‘Avviso di rettifica’, pubblicato in G.U. in data 10/01/2024, con il quale il Ministero ha emendato un “errore materiale” che poteva compromettere l'efficacia del medesimo Decreto nonché comprimere il diritto di difesa e paralizzare l'attività forense. Infatti, l'art. 3, comma 8, del citato Decreto, che facoltizza il deposito anche con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie (salvo le eccezioni regolate dal medesimo comma) negli uffici giudiziari penali indicati, richiamava un comma dello stesso articolo (il n. 3) errato, in luogo del comma 2 ove vi è l'elenco degli uffici giudiziari medesimi.

- in materia civile, l'art. 4 del D.M. n. 217/2023, nella formulazione attuale, prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso (14 gennaio 2024) sia abrogato l'art. 18 del D.M. n. 44/2011 rubricato ‘Notificazioni per via telematica tra Avvocati'. Tale norma consente agli avvocati di effettuare la notifica degli atti civili e stragiudiziali mediante invio di copia informatica tramite PEC e detta le disposizioni tecniche per l'esecuzione della suddetta notifica telematica. Questa abrogazione, inoltre, produce anche l'indesiderato effetto di caducare le specifiche tecniche relative alla procura alle liti allegata informaticamente in calce all'atto notificato».

Proprio su tale aspetto, l'Associazione dei Giovani Avvocati evidenzia che «la suddetta abrogazione pare sia stata frutto di un errore materiale ma, allo stato attuale, risulta idonea a creare un blocco delle attività processuali con sostanziale ostacolo all'accesso alla giustizia. Il Consiglio Nazionale Forense pare abbia già ottenuto rassicurazioni dal Ministero della Giustizia sul fatto che vi sarà un urgente intervento correttivo, come quello già avvenuto in ambito penale, per ristabilire la legittima facoltà degli Avvocati di notificazione telematica in proprio».

In conclusione, AIGA «esprime viva preoccupazione sul fatto che il necessario correttivo non intervenga in tempo utile prima dell'entrata in vigore della norma e che sorgano, quindi, problemi applicativi e interpretativi per tutte le eventuali notifiche effettuate telematicamente dall'entrata in vigore della norma sino alla rettifica. La problematica riscontrata nel citato D.M., tuttavia, pare destinata a ripetersi in ragione del frammentario quadro normativo concernente anche le specifiche tecniche che regolano la materia delle notificazioni telematiche. Criticità maggiori si presenteranno in maniera ancora più incisiva allorquando le norme interne in materia di notificazioni telematiche dovranno essere conformate alla normativa eurounitaria. Per tutte le ragioni sopra esposte si auspica che alla rettifica dell'errore segua un intervento di sistema idoneo a razionalizzare la materia e a garantire l'accesso alla giustizia».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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