Made in Italy e lotta alla contraffazione: le novità introdotte con la l. 206/2023
12 Gennaio 2024
La legge 27 dicembre 2023 n. 206 contiene disposizioni che intervengono al fine di sostenere lo sviluppo delle produzioni nazionali d'eccellenza e promuovere la tutela e la conoscenza delle bellezze naturali, del patrimonio culturale e delle radici culturali nazionali, in Italia e all'estero, alla valorizzazione dei mestieri ed al sostegno dei giovani. Tra le novità, viene introdotto un pacchetto di norme sulle imprese culturali e creative. Per quel che in questa sede rileva, il capo III del titolo V - dedicato alla tutela dei prodotti made in Italy - prevede una serie di misure volte alla lotta alla contraffazione. L'articolo 49 (Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) modifica il comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p. al fine di includere fra i reati di competenza della procura della Repubblica distrettuale il delitto di cui all'art. 517-quater c.p. riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. L'articolo 50 (Misure per la formazione specialistica) prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, la disposizione in esame conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. In particolare, il Ministro della Giustizia potrà inserire i temi segnalati dal Ministro del made in italy nelle linee guida finalizzate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 26/2006, alla predisposizione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola Superiore della magistratura. L'articolo 51 (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte) modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente. Nello specifico, le modifiche intervengono sull'art. 1 d.l. n. 35/2005, che reca, tra l'altro, misure per il rafforzamento del sistema doganale e per la lotta alla contraffazione. Il comma 1 dell'articolo in commento contiene un duplice intervento modificativo:
L'articolo 52 (Modifica all'art. 517 del codice penale) modifica l'articolo 517 c.p., che disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, al fine di far rientrare nella condotta di tale fattispecie anche il soggetto che detiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali. L'articolo 53 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro) modifica l'art. 260 c.p.p. in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia. L'articolo 54 (Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro), al fine di semplificare le attività materiali connesse alla inventariazione dei beni sequestrati, modifica l'articolo 81 delle disp. att. c.p.p. in materia di redazione del verbale di sequestro. L'articolo 55 (Operazioni sotto copertura) modifica l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 200 ed il 31 maggio 2001), estendendo la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-quater del codice penale. L'articolo 56 (Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione) prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna. |