Utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso

22 Aprile 2024

La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso, prevista dall'art. 270 comma 1, c.p.p., così come riscritto dal d.l. n. 161/2019, conv. in l. n. 7/2020, riguarda, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del medesimo decreto legge, solo i «procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020»: qual è, per effetto di tale locuzione, il concreto ambito di applicazione della norma? 

Questione controversa
  • La questione controversa riguarda la norma transitoria introdotta dall'art. 2 comma 8, d.l. n. 161/2019, conv. in l. n. 7/2020, che ha limitato ai soli «procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020» l'applicazione del testo dell'art. 270 comma 1, c.p.p. riscritto dall'art. 2 comma 1, lett. g), del medesimo decreto legge («I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1»).
  • Ci si chiede, in particolare, se alla norma nella formulazione appena illustrata (che prevede un più ampio ambito della deroga al divieto di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, per via dell'aggiunta, nel testo dell'art. 270 comma 1, c.p.p., del requisito della rilevanza e del riferimento ai reati di cui all'art. 266 comma 1, c.p.p.) si debba guardare solo qualora tanto il procedimento nel quale sono state effettuate le captazioni, quanto quello nel cui ambito le si vogliono utilizzare siano stati iscritti dopo il 31 agosto 2020, ovvero se, rilevando unicamente la data di iscrizione del procedimento nel quale vengono a transitare le intercettazioni, nei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 possano essere utilizzate anche conversazioni intercettate prima di quella data.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Un primo orientamento ritiene che la norma transitoria, abbandonando il tradizionale principio processualpenalistico del tempus regit actum, assegni rilievo dirimente alla data di iscrizione del procedimento, al fine di evitare che, nell'ambito di una stessa indagine e di uno stesso processo, siano utilizzate intercettazioni soggette a discipline diverse: con la locuzione «procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» si farebbe, dunque, esclusivo riferimento ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni aliunde captate.

Sarebbero, così, irrilevanti tanto la data di iscrizione del procedimento nel quale sono state effettuate le intercettazioni, quanto l'arco temporale nel quale sono state captate le conversazioni (1).

Secondo l'opposto orientamento, la disciplina sopravvenuta non sarebbe applicabile alle intercettazioni effettuate prima del 31 agosto 2020: ed invero, le captazioni eseguite nel rispetto della precedente disciplina, e quindi disposte nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti al momento della loro autorizzazione, non potrebbero mutare regime normativo per effetto di sviluppi procedimentali successivi, come ad esempio la separazione dall'originario procedimento di alcune posizioni ovvero di alcuni reati.

Ad avviso di questo orientamento, dunque, la nuova disciplina non sarebbe applicabile alle intercettazioni disposte con provvedimenti autorizzativi anteriori al 31 agosto 2020, dal momento che esse sono state necessariamente effettuate in procedimenti iscritti prima di quella data: per esse continuano, dunque, a valere la disciplina previgente ed i principi fissati dalla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 51, dep. 2020) (2).

(1) Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2023, n. 37143; Cass. pen., sez. V, 20 luglio 2022, n. 37911; Cass. pen., sez. V, 20 luglio 2022, n. 37169.

    

(2Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2022, dep. 2023, n. 9846; Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 47235.

Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2023, n. 46832
  • I giudici rimettenti erano chiamati a scrutinare il ricorso per cassazione di più indagati attinti da ordinanza custodiale per i delitti di associazione per delinquere e falso in atto pubblico.
  • I gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti principalmente dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di un diverso procedimento, nel quale uno degli indagati era persona offesa: le captazioni sulla sua utenza erano state effettuate in epoca antecedente al 31 agosto 2020, mentre l'iscrizione del nuovo procedimento nel cui ambito erano stati eseguiti i provvedimenti coercitivi era avvenuta nell'agosto del 2021, a seguito di stralcio e creazione di un nuovo fascicolo a carico di ignoti, cui aveva fatto seguito, qualche mese dopo, l'iscrizione  a modello 21 a carico dei ricorrenti.
  • I difensori deducevano la violazione dell'art. 270 c.p.p., evidenziando, per un verso, l'assenza di ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p. tra i delitti oggetto dell'originario procedimento, nel quale erano state effettuate le captazioni, e quelli oggetto del procedimento nel quale erano state eseguite le misure cautelari, e, per altro verso, la circostanza che tutte le intercettazioni fossero state effettuate prima del 31 agosto 2020: al caso di specie, dunque, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 270 comma 1, c.p.p. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 161/2019, che consentiva di utilizzare le intercettazioni effettuate in diverso procedimento solo se indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (tra i quali non rientra l'associazione per delinquere), e non anche, come successivamente prescritto dalla nuova versione della norma, se indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'art. 266 comma 1, c.p.p. (tra i quali rientra l'associazione per delinquere).
  • La Quinta Sezione, evidenziata l'esistenza del contrasto ormai radicatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito: «Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, c.p.p. - nel testo introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data».

Informazione provvisoria

Le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 18 aprile 2024, hanno statuito che la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, c.p.p. - nel testo introdotto dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - «opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020».

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