Decreto cautelare monocratico: per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, deve escludersi l’ammissibilità dell’appello

Redazione Scientifica Processo amministrativo
17 Gennaio 2024

Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, deve escludersi l'ammissibilità dell'appello avverso il decreto cautelare.

È inammissibile l'appello avverso il decreto cautelare monocratico , reso ai sensi dell'articolo 56 c.p.a. e dunque espressamente qualificato, dal relativo comma 2, “non impugnabile”.

È quanto affermato dal decreto in commento che richiama, a tal fine, sia il tenore letterale dell'art. 56, comma 2, c.p.a., il quale dispone la non impugnabilità del decreto che provvede sull' istanza cautelare proposta anteriormente alla sua trattazione da parte del collegio, sia  l'art. 61 c.p.a, relativo all'ipotesi di decreto cautelare presidenziale «anteriore alla causa», che al comma 4 dispone parimenti che lo stesso non sia impugnabile, facendo salva la possibilità che l'istanza possa essere « riproposta dopo l'inizio del giudizio con le forme delle domande cautelari in corso di causa».

Quale norma di “chiusura” coordinata del sistema, è richiamato l'art. 62 c.p.a., il quale ammette l'appello al Consiglio di Stato esclusivamente « contro le ordinanze cautelari », previsione che va letta alla luce del principio di stretta tipicità legale del sistema delle impugnazioni , sicché deve escludersi l'ammissibilità dell'appello avverso il decreto cautelare.

Attesa la chiarezza del dato normativo, non sono possibili interpretazioni che consentano, sia pure in casi eccezionali, l'appellabilità del decreto cautelare, potendo solo sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della norma dinanzi alla Corte costituzionale. 

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