Revoca dell’immunità parlamentare: irricevibile il ricorso contro la richiesta della Procura europea in quanto misura necessaria per l’efficacia delle indagini

La Redazione
17 Gennaio 2024

Per il Tribunale UE (ord. 16 gennaio 2024 nella causa T-46/23), il ricorso dell'ex vicepresidente del Parlamento UE contro la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della Procura europea, e contro la decisione interlocutoria della presidente del Parlamento, è irricevibile poiché gli atti in questione non sono impugnabili. La richiesta di revoca dell'immunità è una misura preliminare e necessaria per l'efficacia delle indagini quando l'immunità della persona costituisce un ostacolo all'indagine che la riguarda. Non comporta, di per sé, la revoca dell'immunità della ricorrente e non può avere impatto sui suoi diritti o sui suoi obblighi. Tali atti non contengono alcuna posizione definitiva né della Procura europea quanto all'indagine, né del Parlamento quanto alla situazione giuridica della ricorrente, e non producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

Sulla base di un'indagine sulla gestione delle indennità parlamentari, il 15 dicembre 2022, la procuratrice capo della Procura europea ha chiesto alla presidente del Parlamento europeo di revocare l'immunità parlamentare di E.K., ex vicepresidente del Parlamento europeo.

La presidente del Parlamento europeo ha deciso di annunciare la richiesta dinanzi alla seduta plenaria del Parlamento e di deferirla alla commissione Affari giuridici

E.K. chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare sia la domanda della procuratrice capo della Procura europea sia la decisione della presidente del Parlamento europeo. 

Con la sua ordinanza, il Tribunale respinge il ricorso di E.K. in quanto irricevibile nella sua interezza, perché gli atti in questione non sono impugnabili.

La richiesta di revoca dell'immunità è una misura preliminare e necessaria per garantire l'efficacia delle indagini quando l'immunità di cui gode una persona costituisce un ostacolo all'indagine che la riguarda.  Essa non comporta, di per sé, la revoca dell'immunità di E.K. e non può avere impatto sui suoi diritti o sui suoi obblighi.  

Il Tribunale conclude che tali atti non contengono alcuna posizione definitiva né della Procura europea quanto all'indagine avviata nei confronti di E.K., né del Parlamento quanto alla sua situazione giuridica. Inoltre, essi non producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

Il Tribunale rileva che, fino all'adozione della decisione finale del Parlamento, la ricorrente continua a beneficiare della protezione derivante dai privilegi e dalle immunità concessi dal diritto dell'Unione.