Mancato deposito del controricorso in cassazione in forma telematica

La Redazione
18 Gennaio 2024

In tema di giudizio di cassazione, il mancato deposito del controricorso in forma telematica, imposto dall'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., comporta l'inammissibilità del deposito cartaceo salvo che, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 370 c.p.c., l'intimato non lo reiteri nella prevista forma telematica.

La fattispecie riguardava un giudizio instaurato da un privato nei confronti del Comune di Lentella e della Regione Abruzzo al fine di far accertare la proprietà esclusiva di taluni stacchi di terreno, sulla base dei titoli di trasferimento prodotti e, comunque, per usucapione.

L'adito tribunale di Vasto dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici. La Corte d'appello rigettava il gravame proposto dall'attore, il quale impugnava la pronuncia in Cassazione sulla base di tre motivi.

Preliminarmente, la Corte riteneva opportuno vagliare la portata del deposito del controricorso della Regione Abruzzo in forma cartacea.

In merito, evidenziava che l'art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, art. 35, comma 2, siccome modificato dalla l. n. 197/2022, impone il deposito degli atti processuali «esclusivamente con modalità telematiche». La norma contempla una sola eccezione (ultima parte del predetto comma), circoscritta tassativamente al solo caso in cui «Il giudice (ordini) il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche», nella logica, da tempo perseguita dal legislatore, di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema. Il contenuto letterale della norma, la sua finalità e l'introduzione di una sola ipotesi di deroga imposta motivatamente («per ragioni specifiche») dal giudice fanno escludere efficacia al deposito cartaceo. Di, conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica importa la preclusione alla procedibilità del processo (in tal senso, Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2023, n. 22074).

Secondo i giudici, dunque, ove, come nel caso in esame, sia l'intimato a non rispettare la prescrizione del deposito telematico, non può che concludersi per l'inammissibilità del deposito cartaceo, salvo che nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 370 c.p.c. costui reiteri il deposito nella prevista forma telematica.

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