Greenwashing e tutela dei consumatori: approvata la direttiva contro le informazioni ambientali generiche sui prodotti in quanto pratiche commerciali ingannevoli

La Redazione
19 Gennaio 2024

Il 17 gennaio 2024, il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva contro il greenwashing e le informazioni ingannevoli, che modifica le direttive 2005/29/CE2011/83/UE «per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione». La direttiva in questione, di cui si attende l'approvazione definitiva del Consiglio, ha come obiettivo primario una maggiore trasparenza del marketing dei prodotti sostenibili e la riduzione dell'obsolescenza prematura dei beni, grazie a etichette e pubblicità affidabili. Affinché i consumatori possano scegliere prodotti più durevoli, riparabili e sostenibili, saranno vietate le dichiarazioni ambientali generiche e altre informazioni fuorvianti sui prodotti e autorizzati solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche. Inoltre, saranno rese più visibili le informazioni sulla garanzia e creato un nuovo marchio di estensione della stessa.

Il 17 gennaio 2024, il Parlamento Europeo ha approvato una direttiva che si propone come obiettivo proteggere i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli, favorendo un acquisto consapevole dei prodotti sostenibili, migliorandone l'etichettatura e vietando l'uso di dichiarazioni ambientali fuorvianti (c.d. greenwashing).

La direttiva in questione va a modificare le direttive 2005/29/CE2011/83/UE «per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione» e va ad integrare la direttiva sulle asserzioni ambientali, attualmente in fase di discussione in Commissione parlamentare, che stabilirà le condizioni specifiche per l'utilizzo delle dichiarazioni ecologiche.

Le nuove regole, nonché strategie di marketing legate al greenwashing, andranno ad aggiungersi all'elenco dell'Unione Europea delle pratiche commerciali scorrette vietate.

A tal fine, nello specifico, saranno:

  • Vietate le dichiarazioni ambientali generiche e altre informazioni fuorvianti sui prodotti
  • Autorizzati solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche
  • Rese più visibili le informazioni sulla garanzia e verrà creato un nuovo marchio di estensione della garanzia.

La direttiva prevede una pubblicità dei prodotti più chiara e attendibile, vietando «la formulazione di un'asserzione ambientale generica in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione». Tra le asserzioni generiche vi rientrano, a titolo esemplificativo: «"rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio",  "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "a base biologica" o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali». Asserzioni che, se non dimostrabili un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, andrebbero vietate.

Inoltre, verrà regolamentato l'impiego dei marchi di sostenibilità, a motivo della confusione generata dalla loro proliferazione e dal mancato uso di dati comparativi.

Per tale motivo, nell'Unione Europea saranno autorizzati esclusivamente marchi di sostenibilità fondati su sistemi di certificazione approvati o stabiliti da autorità pubbliche, in quanto « i marchi di sostenibilità possono riguardare molte caratteristiche di un prodotto, di  un processo o di un'impresa, ed è essenziale garantirne la trasparenza e la credibilità».

Saranno anche vietate le dichiarazioni che sostengono che un prodotto, bene o un servizio, abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni poiché «inducono i consumatori a credere che tali asserzioni si riferiscano al prodotto stesso o alla fornitura e alla produzione di tale prodotto, o perché danno ai consumatori la falsa impressione che il consumo di tale prodotto non abbia alcun impatto ambientale».

Un altro importante obiettivo della direttiva è far sì che produttori e consumatori pongano maggior attenzione alla durata dei prodotti. In futuro, le informazioni sulla garanzia dovranno infatti essere più visibili e verrà creato un nuovo marchio armonizzato per porre in maggior risalto i prodotti con un periodo di garanzia più esteso.

Nell'ottica di un miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno altresì che tra le condotte vietate si contemplino diverse pratiche legate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza precoce programmata «intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo o dopo un'intensità d'uso predeterminata. L'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro, le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti e un maggiore utilizzo di energia e di materiali».

Le nuove norme vieteranno anche gli inviti a sostituire i beni di consumo prima del tempo e le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

La direttiva in questione dovrà ricevere l'approvazione definitiva del Consiglio per essere poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto interno.