Valida la copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo
22 Gennaio 2024
La Corte di cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi, su sollecitazione della terza sezione, su una questione, di massima di particolare importanza, attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente. L'ordinanza interlocutoria, pur escludendo che la procura difensiva redatta su supporto cartaceo per essere ritenuta una valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per ‘collocazione topografica'» evidenzia che «esiste, nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito della specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale». Le Sezioni Unite si pongono lungo tale linea direttrice, osservando che la soluzione alla questione di massima particolare importanza posta dall'ordinanza interlocutoria, si rinviene già nella sentenza delle Sezioni Unite n. 36507/2022, la cui motivazione dà conto di come il principio di diritto enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch'esso in formato analogico si debba estendere anche ulteriori «diverse possibilità di conferimento della procura» contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all'ipotesi di procura ‘nativa digitale' — cioè redatta su documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale —, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘ digitalizzata', ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale (ipotesi che, come la citata sentenza mette in risalto, è, allo stato, ancora numericamente prevalente). Un tale esito ermeneutico rinviene la propria ispirazione in taluni presupposti di evidente connotazione valoriale, che devono orientare l'interprete nella lettura delle norme processuali e che anche il Collegio intende ribadire con vigore. Anzitutto, la centralità del ‘diritto di difesa' che trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale. Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali. In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la funzione di grande rilievo sociale dell'avvocato assume una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati. Alla luce delle motivazioni che precedono, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto «In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici — al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella «busta telematica» con la quale l'atto è depositato — di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione». |