Le Sezioni Unite precisano quando il “saluto romano” possa costituire reato
22 Gennaio 2024
[...] tenuta nel corso di una manifestazione pubblica, senza la preventiva identificazione dei partecipanti quali esponenti di un'associazione esistente che propugni gli ideali del predetto partito, integri la fattispecie di reato di cui all'art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ovvero quella prevista dall'art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645; se entrambe le disposizioni configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto e se le stesse siano tra loro in rapporto di specialità oppure possa concorrere. Con la sentenza del 18 gennaio pronunciandosi sul punto hanno affermato, secondo quanto indicato nella massima provvisoria, che il “saluto romano” integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 5 l. n. 654 del 1952, quando avuto riguardo di tutte le circostanze integri determini il concreto pericolo di organizzazione del disciolto partito fascista. Escluso ogni rapporto di specialità con il d.l. 122 del 1993 conv. nella l. n. 205 del 1993, il “saluto romano” può integrare anche gli elementi incriminatori della fattispecie di cui all'art. 2. In altri termini, il saluto romano ricorrendo le riferite condizioni può essere sanzionato penalmente sia con la legge Scelba, sia con la legge Mancino. Dal quadro sanzionatorio così delineato, secondo la Corte, restano estranee le situazioni di partecipazione ad eventi commemorativi e manifestazioni pubbliche ove i riferiti elementi siano estranei. *Fonte: DirittoeGiustizia |