La Redazione
22 Gennaio 2024

Con la newsletter del 19 gennaio scorso, il Garante Privacy si pronuncia su alcune tematiche molto importanti quali gli atti processuali videoregistrati.

Atti videosorvegliati e giustizia

Il Garante per la Privacy si esprime con parere positivo su uno schema di decreto legislativo correttivo della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). Nel parere il Garante richiede maggiori tutele per quegli atti processuali documentati in forma audiovisiva come, ad esempio, gli interrogatori dell'indagato. Secondo l'Autorità garante, il decreto correttivo potrebbe introdurre un'ulteriore norma di coordinamento sul regime di pubblicità degli atti documentati con videoregistrazione. Per garantire una riproduzione degli atti processuali più precisa, infatti, la Riforma Cartabia ha ampliato in maniera significativa il ricorso alla registrazione audiovisiva e alla conseguente riproduzione come modalità di documentazione; tale modalità andrà a integrare il verbale per gli atti di procedimento, soprattutto nel caso di interrogatorio di garanzia dell'indagato.

Il garante suggerisce al Ministero di introdurre un regime speciale di pubblicità degli atti così documentati che possa bilanciare al meglio le esigenze di pubblicità, il diritto alla riservatezza, e il principio di minimizzazione dei dati come sancito dal Regolamento dell'Unione Europea.

Il Garante si dice assolutamente disponibile ad analizzare la questione e contribuire a definirne la disciplina.

Telemarketing: multa di 60 mila euro per una società già sanzionata per non aver risposto al Garante

Con un provvedimento del 30 novembre scorso, il Garante è intervenuto a sanzionare con una multa da 60 mila euro un call center che opera nella vendita di contratti di fornitura di energia elettrica. La sanzione interviene perché la società ha trattato i dati dei clienti in modo illecito.

Una precedente sanzione di 10 mila euro era già intervenuta nei confronti della società per non aver risposto alla richiesta di informazioni avanzata dall'Autorità, attivatasi dopo un reclamo di un cliente che lamentava di aver ricevuto telefonate promozionali senza aver prestato il consenso. Dagli accertamenti effettuati dal Garante, è risultato che la società sanzionata aveva acquistato le anagrafiche del reclamante da un list provider in Moldavia. Dal provider aveva acquistato un pacchetto di 100 mila contatti utilizzati per effettuare 32.600 telefonate che avevano portato alla sottoscrizione di 300 contratti. A seguito dell'attività ispettiva, l'Autorità ha riscontrato diverse violazioni. In particolare, la società non aveva controllato la regolarità delle liste acquistate dal provider, soprattutto non aveva controllato l'origine dei dati, se era stata resa l'informativa agli utenti e se erano stati acquisiti i consensi dei destinatari della campagna. Oltretutto la società non aveva effettuato le dovute verifiche nel Registro pubblico delle opposizioni, né aveva adottato misure idonee a consentire il riscontro delle istanze degli utenti.

Oltre alla sanzione di 60 mila euro ingiunta alla società per le violazioni riscontrate, il Garante ha anche imposto alla società di cancellare tutti i dati acquisiti illecitamente e di attivare misure tecniche, organizzative e di controllo per il trattamento dei dati personali degli utenti in ossequio alla normativa privacy.

Il Garante esprime parere favorevole per la donazione del corpo alla scienza

Con il parere espresso il 30 novembre scorso il Garante si esprime favorevolmente sullo schema del decreto che regola le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica.

All'interno della banca dati delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), vi sarà una sezione specifica tenuta presso il Ministero della Salute dove le Asl dovranno inserire telematicamente le dichiarazioni di consenso dei donatori.

Le dichiarazioni dovranno contenere, oltre alle informazioni sul donatore:

  • i dati del fiduciario e del sostituto nominati dal donatore;
  • l'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto;
  • la dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori nel caso di donatori minorenni;
  • le eventuali revoche.

Le dichiarazioni dovranno essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, oppure potranno essere consegnate di persona dal donatore all'Ufficio di Stato civile del comune di residenza o alle strutture sanitarie, o ancora, comunicate attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano al donatore con disabilità di interagire. Dovranno comunque essere trasmesse alla Asl di appartenenza che ha l'obbligo di conservarle e trasmetterle telematicamente alla banca dati delle DAT.

I dati potranno esser diffusi dal Ministero della Salute in forma anonima e aggiornata e dovranno essere cancellati dieci anni dopo il decesso del donatore. Nel caso di donatori minori degli anni 18, la cancellazione dovrà avvenire al compimento del 18esimo anno di età.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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