Statuizioni sulle modalità di visita e ricorribilità in cassazione

Marta Rovacchi
23 Gennaio 2024

La questione affrontata dalla adita Corte di Cassazione si inserisce in quel filone giurisprudenziale avente ad oggetto l’esame e la qualificazione dei provvedimenti e delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli ai fini della ammissibilità o meno dell’impugnazione degli stessi attraverso il ricorso in Cassazione.

Massima

Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito.

Il caso

Un padre adisce il Tribunale di Firenze per ivi ottenere la regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia nata dalla relazione con la compagna.

Preso atto dell’alta conflittualità tra i genitori, il Tribunale disponeva CTU psicologica finalizzata a valutare la capacità genitoriale delle parti ed individuare il miglior collocamento della bambina nonché la regolamentazione degli incontri padre-figlia.

All’esito della CTU, accogliendone i rilievi, il Tribunale, con decreto del 9.11.2021 confermava l’affidamento della minore ai servizi sociali territorialmente competenti, con collocamento presso la madre delegando i Servizi stessi ad assumere tutte le decisioni di maggior importanza per la vita della minore e la vigilanza sull’osservanza del provvedimento, oltre a regolamentare il regime di incontri del padre con la minore.

La corte d’Appello, con pronuncia del 22.11.2022, riformava parzialmente il decreto del Tribunale disponendo modifiche sul regime degli incontri dei genitori con la minore, delegando ai servizi sociali l’incarico di disciplinare la frequentazione della bambina con i genitori in caso di contrasti tra gli stessi.

Il padre ricorre in Cassazione con due motivi che andiamo ad illustrare.

La questione

La questione affrontata dalla adita Corte di Cassazione si inserisce in quel filone giurisprudenziale avente ad oggetto l’esame e la qualificazione dei provvedimenti e delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli ai fini della ammissibilità o meno dell’impugnazione degli stessi attraverso il ricorso in Cassazione.

Questione, pertanto, estremamente rilevante ed importante per tutti gli operatori di diritto nello svolgimento della professione forense in quanto squisitamente processuale.

Le soluzioni giuridiche

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso ammissibile per le seguenti motivazioni.

La decisione della Corte si fonda principalmente sull'esame e sulle conclusioni cui è pervenuta recentemente la giurisprudenza di legittimità che si è occupata della questione in esame.

Il primo elemento imprescindibile da cui è necessario partire, è che nel caso di specie l' oggetto del giudizio è il decreto pronunciato sull'impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di primo grado riguardante le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

Trattasi, dunque, di provvedimenti del tutto distinti e diversi da quelli limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale eventualmente adottati in corso di causa: in merito a questi, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate con la sentenza Cass. n. 22423/2023 in virtù della quale gli ermellini hanno sancito che i provvedimenti de potestate adottati dal Tribunale ordinario nel corso dei giudizi di separazione o scioglimento del matrimonio, nel sistema antecedente alla cd “riforma Cartabia” non sono impugnabili con il ricorso per cassazione , poiché si tratta di provvedimenti temporanei non definitivi e privi di attitudine al giudicato sia perché destinati ad essere assorbiti dalla sentenza conclusiva, sia perché revocabili o modificabili in qualunque stato del giudizio.

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del procedimento avviato) attengono all'affidamento e al mantenimento dei figli minori , vengono in soccorso le pronunce di legittimità della Corte di Cassazione che ha già avuto modo di chiarire la questione dell'ammissibilità o meno del ricorso in Cassazione avverso detti provvedimenti.

In particolare, nella fattispecie quivi in esame, gli ermellini richiamano la sentenza delle Sezioni Unite n. 30903/2022 che ha definitivamente chiarito e confermato che contro i provvedimenti della Corte d'Appello che attengono all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori , è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art 111 comma 7 Cost. avendo carattere decisorio e definitivo in quanto volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo, con una efficacia assimilabile, sia pure rebus sic stantibus, a quella del giudicato.

E ciò, secondo la sentenza testè citata, anche qualora la Corte d'Appello non abbia pronunciato sul merito della controversia ma si sia limitata a declinare la propria giurisdizione a favore di una autorità giudiziaria straniera perché la natura della questione pregiudiziale riguardante, appunto, la giurisdizione, non comporta il venir meno del carattere di decisorietà del provvedimento che attiene a diritti soggettivi.

D'altra parte, il provvedimento quivi in esame succede conformemente alla di poco precedente decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 24226/2023 che ha a sua volta confermato che le decisioni della Corte d'Appello (indipendentemente dal fatto che siano frutto di appello o di reclamo), che abbiano statuito sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione.

Il divieto alla ricorribilità alla suprema Corte, infatti, si risolverebbe nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale , ovvero quello alla vita familiare sancito dall'art 8 CEDU.

Pertanto, le statuizioni che attengono alle modalità di visita e frequentazione del minore superano il filtro della inammissibilità per cassazione per difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito laddove la dedotta inammissibilità si traduce di fatto nella lesione del diritto alla vita familiare che appartiene sia al minore che ai genitori secondo il principio della bigenitorialità.

Ed è proprio in virtù di tale principio che la Corte ha ritenuto ammissibile , nel caso di specie ed oggetto della decisione quivi esaminata, il ricorso avanzato: con tale mezzo di impugnazione, infatti, sono state eccepite le statuizioni del provvedimento della Corte d'Appello che hanno regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero è stata avanzata la violazione del diritto alla bigenitorialità a causa della mancata previsione dell'affidamento paritario del minore, con la conseguenza che il ricorso stesso, per le motivazioni fino ad ora esposte, è da ritenersi ammissibile

Osservazioni

I provvedimenti inerenti alla regolamentazione dell'affidamento dei figli pronunciati a seguito di reclamo ai sensi dell'art 337-ter c.c. ed anche nel combinato disposto con l'art 337-quinqiues c.c. sono dunque, superando le diverse interpretazioni passate, da considerarsi ricorribili per cassazione per costante orientamento giurisprudenziale .

Va osservato che la ricorribilità va esclusa nel caso dei provvedimenti cosiddetti de potestate adottati dal tribunale ordinario nel corso di giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio .

Detti provvedimenti, infatti, sono da considerarsi temporanei e, per quanto incidenti su diritti soggettivi, non dotati di definitività.

Dal momento, infatti, che sono destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e sono revocabili e modificabili in ogni tempo perché sottoponibili ad una nuova valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, detti provvedimenti sono privi di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus.

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