Ordinanze sull’istanza di accesso rese in corso di causa: immediata impugnabilità di tali provvedimenti stante la loro natura decisoria
24 Gennaio 2024
Le ordinanze rese sull'istanza di accesso in corso di causa, ex art. 116, comma 2, c.p.a., vanno inscritte nell'alveo applicativo dell'art. 279, secondo comma, n. 4), c.p.c. Il collegio ha escluso il carattere meramente istruttorio di dette ordinanze, non sussumibili perciò nel primo comma dell'art. 279 c.p.c., perché volte a definire una questione, quanto piuttosto ricadenti nella previsione dell'art. 279, comma 2, n. 4), c.p.c. Pertanto, qualora il giudice, con provvedimento avente la veste formale dell'ordinanza, abbia deciso, senza definire il giudizio, una o più delle questioni di cui all'art. 279 c.p.c., a questo atto va riconosciuta natura di sentenza non definitiva, con l'ulteriore conseguenza che avverso lo stesso provvedimento deve essere proposta impugnazione immediata o formulata riserva d'impugnazione, in mancanza delle quali la decisione adottata acquista efficacia di giudicato interno. |