La costituzione di parte civile nell’udienza preliminare prima della quale si sia perfezionato l’accordo tra P.M. ed imputato per l’applicazione della pena

22 Aprile 2024

La persona offesa dal reato può validamente costituirsi parte civile nell'udienza preliminare, pur quando, prima della sua celebrazione, le parti abbiano raggiunto l'accordo per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. 

Questione controversa

La questione controversa riguarda la possibilità per la persona offesa di costituirsi parte civile (non nell'udienza fissata dal giudice per le indagini preliminari ex art. 447 c.p.p., poiché in relazione ad essa la giurisprudenza di legittimità si è già ripetutamente espressa in termini negativi: cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2017, n. 14008, dep. 2018) nell'udienza preliminare prima della cui celebrazione imputato e pubblico ministero abbiano raggiunto e formalizzato l'accordo per la definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo un primo orientamento, sarebbe preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza non solo del giudice, ma anche del danneggiato, atteso che, in tal caso, quest'ultimo è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli può essere inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (1).

Secondo l'opposto orientamento, l'ordinamento non prevederebbe alcuna preclusione per il danneggiato che intenda costituirsi parte civile in udienza preliminare, anche se la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero siano già stati formalizzati: ed invero l'udienza preliminare, a differenza di quella fissata nel corso delle indagini ai sensi dell'art. 447 comma 1, c.p.p. può avere epiloghi diversi da quelli solo dell'accoglimento o del rigetto della richiesta stessa (2).

(1Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2020, n. 34530; Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2020, n. 17272.

    

(2Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2023, n. 11257; Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2022, n. 32768.

Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2023, n. 31432
  • I giudici rimettenti erano chiamati a scrutinare il ricorso per cassazione dell'imputato che, avendo definito la propria posizione in udienza preliminare con sentenza di applicazione della pena, deduceva l'illegittimità della disposta condanna alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile, poiché l'accordo sulla pena era stato raggiunto e formalizzato quattro giorni prima della celebrazione dell'udienza.
  • I giudici rimettenti rilevavano l'esistenza del contrasto radicatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, ravvisando profili di criticità in entrambi gli orientamenti: il primo «in quanto introduce una causa di inammissibilità della costituzione di parte civile che non è espressamente prevista dagli artt. 78 e 420 c.p.p., né una preclusione processuale può essere introdotta in via interpretativa»; il secondo poiché dal vigente quadro normativo parrebbe potersi trarre la conclusione che l'azione civile può essere legittimamente esercitata nel processo penale in una situazione processuale che legittimi la sua aspettativa acché il processo possa concludersi con la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, mentre, invece, in un caso come quello di specie «la costituzione di parte civile non precede, ma segue la formazione dell'accordo e, quindi, interviene in un momento in cui non vi è un ragionevole affidamento della parte civile in ordine ad un concreto interesse processuale alla sua partecipazione al giudizio».
  • La Sesta Sezione, dato atto dell'esistenza di un terzo, intermedio, orientamento elaborato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione di quest'ultima sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena (in tal senso Cass. pen., Sez. II, 5 aprile 2022, n. 13915; Cass. pen., sez. VI, 28 giugno 2018, n. 48342; Cass. pen., sez. IV, 6 luglio 2016, n. 39527), ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito: «Se, nel caso di accordo sulla pena concluso prima della costituzione di parte civile, quest'ultima sia ugualmente legittimata a costituirsi per l'udienza preliminare e, in tal caso, se il giudice che emette la sentenza di patteggiamento debba o meno liquidare le spese di costituzione in suo favore».

Informazione provvisoria

Le Sezioni Unite, all'esito della camera di consiglio del 30 novembre 2023, hanno risolto la questione controversa dando «risposta affermativa su entrambe le questioni».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2023, n. 16403
  • Le Sezioni Unite hanno preliminarmente proceduto ad un inquadramento sistematico, ricordando di avere statuito - con sentenza n. 47803 del  27 novembre 2008 - che «Nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto»; il principio - che ha successivamente trovato applicazione in situazioni processuali diverse, come l'udienza fissata per l'applicazione della pena a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna ovvero a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato - è stato giustificato dalla considerazione che, in tutti i casi appena illustrati, «la persona danneggiata dal reato si costituisce essendo già a conoscenza della richiesta di applicazione della pena e, quindi, ben sapendo che non potrà aspirare all'obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell'imputato al risarcimento del danno», sicché «il danneggiato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile»: ed invero, si è ragionevolmente osservato che «l'esercizio dell'azione penale legittima l'azione civile in sede penale solo se uno almeno tra i prevedibili sviluppi processuali accrediti l'aspettativa del danneggiato ad ottenere una condanna dell'imputato al risarcimento del danno».
  • In relazione, invece, alla richiesta di applicazione della pena formulata nell'udienza preliminare si registra il contrasto interpretativo segnalato nell'ordinanza di rimessione, che le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter dirimere evidenziando che:
  • l'art. 444 comma 2, c.p.p., imponendo al giudice di liquidare le spese sostenute dalla parte civile, «non distingue a seconda che l'accordo sia anteriore, concomitante o successivo alla costituzione, ovvero se lo stesso sia già noto alla parte civile prima dell'udienza o se sia stato conosciuto solo in udienza: la condanna alle spese, in ogni caso, prescinde dalla condanna al risarcimento del danno», sicché non può ritenersi che «la parte civile, nel caso in cui l'accordo risulti già depositato prima dell'udienza preliminare, avrebbe diritto a costituirsi parte civile, salvo poi a non poter pretendere, in caso di pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p., alcun riconoscimento in ordine alle spese sostenute ... Non può, infatti, in alcun modo ritenersi rituale una valutazione di ammissibilità “provvisoria”, le cui sorti sarebbero conseguenti all'accoglimento o meno della richiesta di rito alternativo avanzata dall'imputato»;
  • l'udienza preliminare non è assimilabile all'udienza ex art. 447 c.p.p.: questa è «un'udienza senza formalità, a possibile assenza di contraddittorio, oltre che finalizzata esclusivamente alla verifica dei presupposti per la ratifica dell'accordo sanzionatorio», mentre nella prima si realizza «un effettivo momento di giudizio» che prende le mosse dalla verifica della regolare costituzione delle parti, verifica in relazione alla quale deve rilevarsi che «non vi è alcuna norma che precluda la formalizzazione dell'ingresso nel processo della parte civile in conseguenza dell'esistenza di una richiesta di applicazione della pena da valutare»: dunque, «limitare la voce del danneggiato, citato per costituirsi parte civile, ovvero escludere il suo diritto alla liquidazione delle spese processuali» segnerebbe un «insanabile contrasto con l'attività partecipativa spiegabile nello stesso contesto dalla parte»;
  • trarre rilevanti conseguenze giuridiche dall'effettiva conoscenza o, ancor di più, dalla conoscibilità in astratto dell'accordo di patteggiamento determinerebbe «un'ipotesi di decadenza dalla facoltà di costituirsi parte civile non prevista dal legislatore»; peraltro, la conoscenza o la conoscibilità dell'accordo sono «presupposti di non facile accertamento», poiché «nessuna norma impone o semplicemente consente alla persona offesa, in vista della sua costituzione di parte civile, di monitorare le iniziative dell'imputato finalizzate a raggiungere un accordo con il pubblico ministero sulla pena ... E, se questo comportamento è inesigibile da parte della persona offesa e - di converso - dallo stesso imputato cui dovrebbe far carico un ulteriore (e anch'esso non previsto) onere di informazione a favore della persona offesa, lo è tanto più nei confronti di una costituenda parte civile, la cui preventiva “individuazione” da parte di imputato e pubblico ministero è, in taluni casi, praticamente impossibile (si pensi alle costituzioni di parte civile di enti ed associazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi, che reclamano la titolarità di una situazione soggettiva protetta eziologicamente lesa dall'azione o omissione del soggetto attivo del reato)»;
  • ritenere che la semplice proposizione di una richiesta di applicazione della pena possa far prevedere il suo accoglimento, e far derivare da detta presunzione il divieto di costituzione di parte civile «significherebbe favorire prassi non conformi al paradigma normativo»;
  • l'eventuale rigetto della richiesta di applicazione della pena implicherebbe necessariamente la prosecuzione dell'udienza preliminare, ma «non consentirebbe di ritornare alla fase, già perenta, degli accertamento relativi alla costituzione delle parti»: sicché l'iniziale preclusione all'ammissione della costituzione - per motivi rivelatisi ex post insussistenti - produrrebbe irrimediabilmente conseguenze deteriori ed illegittime per la costituenda parte civile.
  • Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni Unite hanno risolto la questione controversa statuendo il principio di diritto secondo cui «In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione».

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