Telecamere stradali: il silenzio del Comune alle richieste di esercizio dei diritti privacy porta fuori strada
26 Gennaio 2024
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 586 del 7 dicembre 2023. Un conducente incorso nei rigori dell'autovelox ha presentato al Comune una richiesta di esercizio dei diritti previsti dal regolamento generale sulla privacy «opponendosi al trattamento dei dati personali, nonché richiedendo la limitazione temporanea del trattamento e, infine, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, incluse le immagini o altre tipologie di dati a lui associati». Lamentando anche la mancanza di un'idonea informativa da parte del Comune. In mancanza di una risposta tempestiva da parte del comando di polizia locale l'interessato ha presentato un reclamo all'Autorità che ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con l'applicazione a carico del Comune di una modesta misura sanzionatoria. L'art. 12, par. 3, del regolamento, specifica il collegio, «stabilisce che il titolare del trattamento debba dare riscontro – anche negativo - alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato deve, in ogni caso, informare l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Il comune, nel caso di specie, avrebbe dovuto dare riscontro all'interessato -al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta- dei motivi dell'inottemperanza e dell'impossibilità di accoglimento delle istanze di cancellazione, limitazione e opposizione e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Nel corso dell'istruttoria, pertanto, è stata accertato il mancato riscontro all'esercizio dei diritti di cancellazione, limitazione e opposizione, in violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) nonché art. 12 (in combinato disposto con gli artt. 17, 18 e 21) del regolamento». Per quanto riguarda la mancanza delle informative privacy in prossimità dei vigili elettronici secondo il Garante, il Comune non ha commesso irregolarità. Attesi gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, conclude infatti l'interessante provvedimento, ovvero «la documentazione fotografica relativa a vari cartelli informativi collocati in aree sottoposte all'attività di videosorveglianza, copia dell'informativa rilasciata in calce ai verbali aggiornata, copia dell'informativa estesa rilasciata agli interessati direttamente allo sportello dell'ufficio sanzioni, ovvero su richiesta diretta all'ente, via posta elettronica o tramite ricezione all'ufficio protocollo e affissa all'ingresso degli sportelli per l'utenza del corpo di polizia locale, copia dell'informativa inserita nel sito istituzionale, si dispone l'archiviazione della contestata violazione degli artt. 12, 13 e 14». (Fonte: Diritto e Giustizia) |