Retroattività della legge: controllo di costituzionalità più stringente quando si fonda su norme retroattive che incidono su giudizi in corso, specie se è parte la P.A.
26 Gennaio 2024
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per violazione – tra l'altro – dei principi della certezza del diritto e dell'equo processo, di cui agli artt. 3,111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, non ritenendo sussistenti imperative ragioni di interesse generale a giustificazione della citata legge, intervenuta, in via retroattiva, ad escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici per il triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che riconosceva a tali dipendenti il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza. La sentenza ha, peraltro, chiarito che il controllo di costituzionalità delle leggi retroattive diviene “ancor più stringente” qualora l'intervento legislativo «incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un'amministrazione pubblica», al fine di verificare se l'intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l'esito di giudizi pendenti, determinando così uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio. |