Ricorso per cassazione e copia conforme della sentenza nativa digitale

La Redazione
26 Gennaio 2024

Deve considerarsi improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione.

Un ricorso per cassazione (in materia di esecuzione forzata) è stato dichiarato improcedibile dalla Suprema Corte per un aspetto processuale, legato al profilo della copia autentica della sentenza impugnata.

Il ricorrente ricorrente aveva depositato una copia informatica della sentenza che non recava alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo (né, a ben vedere, alcuna attestazione di conformità all'originale informatico, solo asserendosi che il file prodotto sia stato tratto dal fascicolo telematico; men che meno, risultava attestato che la copia prodotta sia conforme alla copia notificata).

La Corte ha ricordato, a riguardo, che «ai sensi dell'art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione». Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass. n. 2362/2019Cass. n. 24891/2018Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato, quand'anche attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi.

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