Impugnazione: onere di contestazione per l’appellante del capo autonomo della sentenza con il quale è stata valutata la formazione delle prove

Redazione Scientifica Processo amministrativo
26 Gennaio 2024

L'appellante ha l'onere di censurare il capo della sentenza di primo grado con il quale è stata valutata la formazione delle prove o di specificare perché non ha ottemperato al comando giudiziale di fornire la prova richiesta, non potendo limitarsi a chiedere l'ammissione di nuove prove non dedotte in primo grado.

Il Collegio ha respinto l'appello perché infondato in quanto la parte appellante non ha censurato il capo della sentenza con il quale era stata valutata la formazione delle prove né tantomeno ha specificato i motivi per i quali non ha ottemperato al comando giudiziale di fornire la prova richiesta.

Invero, è ammissibile l'integrazione istruttoria in appello solo se la lacuna istruttoria è imputabile ad un'omissione del giudice di primo grado, mentre detta integrazione non è inammissibile quando – come avvenuto nel caso di specie – la parte appellante abbia ignorato l'incombente istruttorio ordinato dal giudice di primo grado di fornire la prova richiesta.

Infatti, il potere del giudice di appello di acquisire d'ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a. è da ritenersi esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado: perché la parte non ne aveva la disponibilità, o perché l'esigenza istruttoria è sorta solo in appello.

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