Conversione del rito: la mancata conversione, salvo che la parte ne dimostri la lesione del diritto di difesa, non comporta la nullità del procedimento e sentenza emessa

Redazione Scientifica Processo amministrativo
26 Gennaio 2024

Il rito si determina in funzione della qualificazione della domanda. La parte deve dedurre e dimostrare che dall'adozione di un rito diverso sia derivata lesione del diritto di difesa.

Il TAR accoglieva il ricorso avverso il silenzio e rigettava le domande risarcitoria e indennitaria senza conversione del rito.

La ricorrente impugnava detta sentenza senza, tuttavia, censurarne il capo relativo alla domanda sull'illegittimità del silenzio (soggetta a rito speciale) ma impugnando solo quello relativo al rigetto della domanda risarcitoria e indennitaria (soggette a rito ordinario).

Tanto premesso, il collegio ha accolto l'appello, con annullamento della sentenza di primo grado e rinvio della causa al TAR, sottolineando che il rito si determina in funzione della qualificazione della domanda, posto che il giudizio di appello era stato introdotto nelle forme e secondo i termini del rito ordinario in relazione alle domande che ne costituivano l'oggetto.

È stato, inoltre, chiarito che la trattazione da parte del giudice adito della controversia con un rito diverso da quello previsto non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'adozione di un rito diverso le sia derivata lesione del diritto di difesa.

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