Locazioni turistiche e locazioni brevi: in arrivo nuovi obblighi relativi agli immobili

La Redazione
29 Gennaio 2024

La legge di conversione del c.d. Decreto Anticipi (L. 191/2023 di conversione del DL 145/2023, in vigore dal 17 dicembre 2023) ha introdotto a carico del locatore alcuni nuovi obblighi relativi agli immobili ad uso abitativo destinati ai contratti di locazione per finalità turistiche e ai contratti di locazione brevi. In caso di inadempimento sono previste sanzioni.

La legge di conversione del c.d. Decreto Anticipi (L. 191/2023 di conversione del DL 145/2023, in vigore dal 17 dicembre 2023) ha introdotto alcuni nuovi obblighi relativi agli immobili ad uso abitativo destinati ai contratti di locazione per finalità turistiche e ai contratti di locazione brevi (di cui all'art. 4 DL 50/2017 conv. in L. 96/2017) (art. 13 ter DL 145/2023 conv., con modif., in L. 191/2023). 

Il locatore deve ottemperarvi prima della conclusione dei contratti stessi. In caso di inadempimento sono previste sanzioni.

Le nuove disposizioni, tuttavia,  non sono ancora operative: la loro applicabilità avverrà a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso del ministero del turismo attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l'assegnazione del codice identificativo nazionale, d'ora in poi «CIN» (art. 13 ter c. 15 DL 145/2023 conv., con modif., in L. 191/2023; si veda anche quanto precisato nella Nota Min. Turismo 9 gennaio 2024 consultabile sul sito www.ministeroturismo.gov).

Precisiamo che i nuovi obblighi si applicano anche alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere

La redazione pubblicherà news di aggiornamento relative al tema in oggetto.

Nella tabella che segue riepiloghiamo i nuovi obblighi a cui il locatore deve ottemperare e le eventuali sanzioni in cui può incorrere in caso di inadempimento.

Obblighi del locatore Violazioni e sanzioni

art. 13 ter DL 145/2023

conv., con modif., in

L. 191/2023

— richiedere il codice identificativo nazionale (c.d. CIN) da assegnare all'immobile (1) se l'immobile (o parte di esso) è offerto o concesso in locazione senza CIN ⇒ sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro (2) c. 1, 3, 9
esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui si trova l'immobile, nel rispetto di vincoli urbanistici e paesaggistici in caso di mancata esposizione del CIN ⇒ sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro (2) per ciascun immobile per il quale è stata accertata la violazione c. 6
— indicare il CIN in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato in caso di mancata indicazione ⇒ sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro (2) per ciascun immobile per il quale è stata accertata la violazione + rimozione dell'annuncio
— se esercita l'attività di locazione in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, presentare la SCIA (3) in caso di mancata presentazione ⇒ sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro (2) c. 8 e c. 9 quarto periodo
— se esercita l'attività di locazione in forma imprenditoriale, installare nell'immobile le c.d. dotazioni di sicurezza degli impianti previsti dalla normativa statale e regionale (4) in mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché degli estintori ⇒ sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata c. 7 e c. 9 terzo periodo

(1) Il CIN è un codice che viene assegnato dal ministero del turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi, strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso una procedura automatizzata. Per attivare tale procedura è necessario che il locatore presenti un'istanza per via telematica corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti (art. 13 ter c. 1 e 3 DL 145/2023 conv., con modif., in L. 191/2023):

— i dati catastali dell'unità immobiliare;

— nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti (ad esempio, dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, estintori portatili a norma di legge). Se l'unità immobiliare è già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l'ente territorialmente competente (Regione, Provincia, Comune) è tenuto all'automatica ri-codificazione dei codici identificati a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. Il CIN e i relativi dati dell'immobile vengono trasmessi a una banca dati nazionale di tutte le strutture turistiche presenti in Italia (art. 13 ter c. 2 DL 145/2023 conv., con modif., in L. 191/2023).

(2) La sanzione varia in relazione alle dimensioni dell'immobile.

(3) La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) deve essere presentata presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività. L'attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d'imposta. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

(4) In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione dei gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (per la tipologia di estintori si veda il punto 4.4 dell'allegato I al DM Interno 3 settembre 2021) (art. 13 ter c. 7 ultimo periodo DL 145/2023 conv., con modif., in L. 191/2023).

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