Class action e trasparenza delle clausole di tasso minimo: per l’Avv. Gen. possibile l’azione collettiva anche se coinvolge un elevato numero di consumatori e istituti finanziari

La Redazione
29 Gennaio 2024

L' Avv. Gen. Medina (conclusioni presentate il 18 gennaio 2024, C-450/22), nel caso di un'azione collettiva intentata in Spagna da un elevato numero di consumatori nei confronti di 101 istituti finanziari, ha affermato che il controllo di trasparenza delle clausole di tasso minimo nei contratti di mutuo ipotecario nel contesto di un'azione collettiva è adeguato e possibile. L'esclusione di un tale controllo vanificherebbe lo scopo delle azioni collettive e sarebbe incoerente con la Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive. Ciò è possibile anche quando il procedimento riguarda un numero significativo di istituti finanziari e di consumatori, se i professionisti appartengono allo stesso settore economico, le clausole sono simili e il diritto di ciascun istituto finanziario a una tutela giurisdizionale effettiva sia garantito. Occorre stabilire se esista un grado di somiglianza sufficiente per consentire la prosecuzione dell'azione, tenendo conto del fatto che i professionisti sono tutti istituti bancari e che tutte le clausole contestate sono clausole di tasso minimo standard inserite nei contratti di mutuo ipotecario e che hanno l'effetto di escludere la variazione del tasso di interesse al di sotto di una certa soglia. Secondo l'Avv. Gen., tutti questi elementi potrebbero costituire un forte indizio di somiglianza sufficiente.

Le clausole di tasso minimo erano clausole standard contenute nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati con i consumatori da un numero significativo di istituti finanziari in Spagna. Tali clausole prevedevano una soglia (o tasso minimo) al di sotto della quale il tasso di interesse variabile non poteva scendere, neanche nel caso in cui il tasso di riferimento (generalmente l'Euribor) si fosse attestato al di sotto di essa. Allorché i tassi di riferimento sono scesi significativamente al di sotto di tale soglia, i consumatori si sono resi conto di non poter beneficiare di tale diminuzione e di dover continuare a pagare il tasso di interesse minimo (solitamente tra il due e il cinque per cento), pur avendo un mutuo a tasso variabile. Singoli consumatori e associazioni di consumatori hanno intentato diverse migliaia di azioni legali in Spagna lamentando l'illegittimità delle clausole di tasso minimo ai sensi della direttiva sulle clausole abusive (Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993), e chiedendo la restituzione degli interessi versati in eccesso (v. sentenza CGUE, 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15). 

L'Associazione spagnola degli utenti di banche, casse di risparmio e assicurazioni (ADICAE) ha intentato un'azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari operanti in Spagna. L'azione dell'ADICAE è diretta a far cessare l'utilizzo, da parte di tali istituti, delle clausole di tasso minimoazione inibitoria») e a ottenere la restituzione di quanto pagato in applicazione di tali clausole («azione di restituzione»). In seguito alle chiamate effettuate tramite i mezzi di comunicazione a diffusione nazionale, 820 consumatori sono intervenuti a sostegno dell'azione collettiva.

Essendo risultate soccombenti due volte, le banche hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema spagnola. Detto giudice nutre dubbi quanto all'idoneità dell'azione collettiva a effettuare un controllo della trasparenza delle clausole di tasso minimo al fine di accertarne il carattere abusivo, tenuto conto in particolare dell'elevato numero di consumatori e di istituti finanziari interessati.

L'Avvocato Generale Laila Medina sottolinea che nulla nella direttiva suggerisce che il controllo di trasparenza sia precluso nel contesto di un'azione collettiva. Inoltre, il controllo giurisdizionale di trasparenza nell'azione collettiva è adeguato e possibile. Esso deve adattarsi alle particolarità delle azioni collettive, fra cui il livello di astrazione, e concentrarsi sulla prassi contrattuale e precontrattuale standard del professionista nei confronti del consumatore medio.

L'esclusione dell'esame della trasparenza delle clausole contrattuali nell'ambito dei procedimenti collettivi vanificherebbe lo scopo delle azioni collettive e sarebbe incoerente con la normativa dell'Unione diretta al rafforzamento della tutela giurisdizionale degli interessi collettivi dei consumatori.

Tale controllo giurisdizionale è possibile anche quando il procedimento è avviato nei confronti di un numero significativo di istituti finanziari e riguarda un elevato numero di contratti, sempre che i professionisti appartengano allo stesso settore economico, le clausole contrattuali siano simili e il diritto di ciascun istituto finanziario a una tutela giurisdizionale effettiva sia garantito. L'Avvocato Generale Medina sottolinea che la Corte suprema spagnola deve stabilire se esista un grado di somiglianza sufficiente per consentire la prosecuzione dell'azione collettiva. A tal fine, essa può tener conto del fatto che i professionisti sono tutti istituti bancari e che tutte le clausole contestate sono clausole di tasso minimo standard inserite nei contratti di mutuo ipotecario e che hanno l'effetto di escludere la variazione del tasso di interesse al di sotto di una certa soglia. Secondo l'Avvocato Generale, tutti questi elementi potrebbero costituire un forte indizio di somiglianza sufficiente.

L'Avvocato Generale ritiene possibile utilizzare il criterio del consumatore medio per effettuare il controllo di trasparenza nella causa pendente dinanzi alla Corte suprema spagnola, atteso che detto criterio oggettivo di valutazione è indipendente dalle caratteristiche o dal numero di consumatori interessati.