Impugnazione depositata a mezzo PEC: valida la firma digitale apposta dal software Aruba

29 Gennaio 2024

E' privo di sottoscrizione digitale l'atto di impugnazione laddove per l'apposizione della firma si utilizzi un software diverso da quelli riconosciuti come validi da parte del sistema informatico in uso all'ufficio giudiziario destinatario?

Massima

L'avvenuta apposizione della firma digitale esclude l'illegittimità dell'atto, anche qualora le concrete modalità seguite dovessero essere ritenute irregolari. L'apposizione della firma digitale, di un software diverso da quelli riconosciuti come validi da parte del sistema informatico in uso all'ufficio giudiziario destinatario, costituisce una mera irregolarità, che non comporta l'inammissibilità dell'atto, posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica.

Il caso 

Un detenuto sottoposto al regime di rigore ex art. 41-bis ord. penit., avanza reclamo avverso il decreto del Ministero della Giustizia applicativo del c.d. carcere duro al Tribunale di sorveglianza di Roma. Quest'ultimo dichiara, con ordinanza, inammissibile il reclamo perché lo stesso, depositato tramite Pec dal difensore, il 16 dicembre 2021, sarebbe privo di firma digitale.

Avverso l'ordinanza interpone ricorso per cassazione il detenuto deducendo la violazione di legge. La normativa di riferimento è il d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche con la l. n. 176/2020, artt. 23, 23-bis, 23-ter e 24 stabilisce che per tutti gli atti relativi alle varie fasi del giudizio, comprese le impugnazioni, è consentito l'invio a mezzo PEC. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che l'atto depositato tramite PEC è inammissibile, tra le altre ipotesi, se privo della firma digitale del difensore.

Tuttavia - si assume nel reclamo - che l'atto di impugnazione era firmato con firma digitale apposta con SmartCard Aruba, che ha la peculiarità di apporre la certificazione non in calce all'atto ma nella parte in alto, a sinistra, della prima pagina. Il certificato di firma apposto sul file.PDF conferma tale dato, perché attesta la validità della firma, l'identità del firmatario, la data e ora della firma e la non modifica dell'atto. Del tutto irrilevante è, invece, la mancanza di firma del difensore in calce all'atto depositato telematicamente, perché la firma così apposta non sarebbe ritenuta efficace. Il reclamo era, pertanto, rispondente ai requisiti di legge.

Giunto in Cassazione, all'esito del contraddittorio cartolare, anche il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

La questione 

E' privo di sottoscrizione digitale l'atto di impugnazione laddove per l'apposizione della firma si utilizzi un software diverso da quelli riconosciuti come validi da parte del sistema informatico in uso all'ufficio giudiziario destinatario?

Le soluzioni giuridiche 

La Suprema Corte, con sentenza n. 51409/2023 ritiene fondato il motivo di ricorso.

Per i giudici della prima sezione di legittimità il reclamo proposto dalla ricorrente è stato legittimamente predisposto in forma digitale e inviato, dal difensore, a mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica, in applicazione dell'art. 24, comma 6-bis, d.l. n. 137/2020, conv., con modificazioni, dalla l. n. 176/2020. Tale modalità impone la trasmissione dell'atto in forma di documento informatico, sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con provvedimento del DGSIA. La disciplina del periodo pandemico da covid-19, trasfusa nel d.lgs. n. 150/2022, poi, ha reso tale modalità non più eccezionale ma ordinaria, modificando gli art. 582 e 583 c.p.p., e introducendo l'art. 111-bis c.p.p. sul deposito esclusivo degli atti con modalità telematiche.

La sottoscrizione dell'atto, trasmesso come documento informatico, deve pertanto avvenire in forma digitale, pena l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'atto, depositato a mezzo PEC, sia privo della sottoscrizione digitale del difensore (così sia l'art. 24, comma 6-sexies d.l. n. 137/2020 che l'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022). La Suprema Corte è pacifica sul punto (ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, n. 8604/2022), essendo tale mancanza equiparabile all'assenza della firma su un qualunque atto trasmesso all'autorità giudiziaria, assenza che priva l'atto stesso di qualunque rilevanza.

En passant, la sentenza in commento, ricorda che nel caso di trasmissione di un atto di impugnazione in forma di documento informatico, secondo la normativa richiamata, la sottoscrizione deve essere apposta in forma digitale, non essendo possibile l'apposizione di una firma manuale. Diverso è il caso che ci occupa è quindi quello in cui l'atto nativo venga stampato, firmato manualmente, così scannerizzato e poi firmato digitalmente. Un simile atto è sicuramente non conforme alle modalità stabilite dal DGSIA, anche se la giurisprudenza di legittimità non è univoca sulla valutazione della sua ammissibilità, essendo state emesse sia pronunce che reputano tale modalità di redazione di un atto di impugnazione inammissibile (Cass. pen., sez. II, n. 2874/2022 e Cass. pen. n. 22191/2022), sia pronunce che, al contrario, affermano non sussistere, in tal caso una sanzione di inammissibilità (Cass. pen., sez. Sez. 4, n. 22708 e 24000 del 2023, non rilevando la violazione dei passaggi intermedi di formazione del documento informatico). Tuttavia, non vi è dubbio, peraltro, che nel diverso caso di mancanza di sottoscrizione dell'atto di impugnazione, da parte del difensore, comporti l'inammissibilità di questa, sia nel caso di assenza di firma manuale, sia nel caso di assenza di firma digitale.

L'ordinanza impugnata – proseguono i giudici della Suprema Corte – «erra, però, laddove afferma che il reclamo non è stato sottoscritto con firma digitale: l'atto in questione, come evidenziato nel ricorso, risulta regolarmente sottoscritto con firma digitale, essendo l'attestazione dell'apposizione della firma in tale formato contenuta nell'atto stesso, nell'angolo in alto a sinistra della prima pagina, secondo la modalità tipica della procedura di firma digitale tramite il servizio di certificazione fornito dal portale Aruba. L'ulteriore documentazione allegata al ricorso, costituente il certificato di firma generato dal sistema stesso, conferma l'apposizione sull'atto della firma elettronica, in conformità al regolamento UE n. 910/2014».

L'avvenuta apposizione della firma digitale esclude l'illegittimità dell'atto, anche qualora le concrete modalità seguite dovessero essere ritenute irregolari: «Questa Corte, infatti, ha più volte precisato che l'utilizzo, per l'apposizione della firma digitale, di un software diverso da quelli riconosciuti come validi da parte del sistema informatico in uso all'ufficio giudiziario destinatario costituisce una mera irregolarità, che non comporta l'inammissibilità dell'atto, posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica» (vengono richiamate, Cass. pen., sez. II, n. 32627/2022Cass. pen., sez. V., n. 22992/2022; e Cass. pen, sez. I, n. 2784/2022).

La declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, pertanto, è errata, non sussistendo l'asserita mancanza di firma digitale sul reclamo trasmesso dalla ricorrente in formato digitale. Il ricorso, viene, dunque, accolto, l'ordinanza annullata e il reclamo inviato al giudice di sorveglianza per il giudizio sul merito.

Osservazioni

La pronuncia in commento conferma la summa divisio tra mancanza della firma digitale (conseguenza: impugnazione inammissibile) e irregolarità che “salva” il gravame dalle scure della massima sanzione processuale. Pertanto, la firma digitale, anche se contenga irregolarità, deve essere comunque presente. La totale assenza di sottoscrizione, invece, viene colpita con la scure dell'inammissibilità dell'impugnazione.

Il principio di conservazione degli atti processuali e, più specificamente, il favor impugnationis come ribadito a più riprese dal giudice nomofilattico – non può certo spingersi sino al punto di sterilizzare le tassative disposizioni che censurano con l'inammissibilità il mancato rispetto della disciplina in ordine alla necessaria presenza della firma digitale che regola la trasmissione delle impugnazioni i cui requisiti di forma sovraintendono alla tutela della certezza della provenienza dell'atto dal suo autore non diversamente declinabile.

L'apposizione della firma digitale sull'atto depositato via PEC è necessaria a pena di inammissibilità, ma se la firma digitale c'è è irrilevante il punto all'interno del documento dove sia stata apposta. Quindi se, come nel caso concreto, viene utilizzato un software diverso da quello riconosciuto dal sistema informatico dell'ufficio del giudice l'atto è affetto da mera irregolarità, in quanto la firma digitale è sì elemento necessario - come previsto dalla normativa emergenziale e come confermato dalla riforma Cartabia fino all'avvio del procedimento telematico - ma non rileva dove graficamente sia stata apposta.

Anzi – come afferma la Suprema Corte in altro recente arresto – la “coccarda” apposta da alcuni software di firma digitale è solo un abbellimento grafico dell'atto. Pertanto, laddove l'atto non rechi alcuna visibile sottoscrizione grafica non significa che non sia stato firmato digitalmente: «Rileva, all'uopo, il Collegio che ciò non voglia (ovviamente) dire che l'atto non sia sottoscritto digitalmente qualora venga apposta tramite l'utilizzo di alcuni applicativi software, idoneo a realizzare un atto pienamente valido (c.d. Pades per i documenti PDF o Cades per i file con estensione .p7m). Questi ultimi file con firma Cades non avranno segni grafici di firma, ma i software per la redazione di tali atti contengono l'opzione facoltativa di apporre il proprio nome o c.d. coccardina, con la possibilità di selezionare l'area in cui farla comparire» (Cass. pen., sez. IV, n. 4683/2023).

Tale coccarda stampata sugli atti telematici, come detto, non ha però alcun valore, se non meramente indicativo e di abbellimento grafico dell'atto.

In definitiva, qualora l'atto di impugnazione sia con estensione .p7m per quest'ultimo, non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti in quanto tale estensione è essa stessa probante dell'avvenuta firma digitale dell'atto. Qualora il file nativo sia stato convertito in file con estensione .PDF, invece, occorre verificare se il file è stato firmato digitalmente: anche in questo caso ci possono essere dei software che non richiedano l'obbligatoria apposizione grafica della firma o, come nel caso odierno portato dinanzi all'attenzione della sentenza n. 51409/2023, in area prestabilita dell'atto.

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