Inammissibile l’appello depositato in formato “smime.p7c”

La Redazione
30 Gennaio 2024

È inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.

La fattispecie trae origine dal ricorso per cassazione proposto avverso contro l'ordinanza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello, sostenendo che non erano state osservate le disposizioni del d.lgs. n. 150/2022, trattandosi di appello privo di sottoscrizione digitale.

Il ricorrente deduceva violazione del d.lgs. n. 150 del 2022, art. 87, rilevando che il citato art. 87 prevede l'inammissibilità dell'impugnazione solo nel caso in cui nell'atto manchi la sottoscrizione digitale e questa situazione non sussisteva nel caso di specie.

Osservava che il Tribunale aveva riconosciuto che l'atto era firmato digitalmente con estensione “p7s” e ha sostenuto che avrebbe dovuto essere invece trasmesso con l'estensione “smime.p7m” che, a differenza del formato “p7s”, contiene anche il file originale, firmato digitalmente ha collegato, dunque, la sanzione della inammissibilità, non alla mancanza della firma digitale, ma alle caratteristiche del file che la contiene e ha così introdotto una causa di inammissibilità non prevista dalla legge.

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando che l'utilizzo di un file in formato “smime.p7c” in assenza di sottoscrizione digitale, non è sufficiente a provarne l'attribuibilità al professionista legittimato.

Invero «in presenza di una attestazione di cancelleria dalla quale risulta che la firma è mancante, la circostanza che alla mail fosse allegato un file con estensione “smime.p7s” non è idonea a dimostrare che l'atto di impugnazione fosse firmato digitalmente. Come risulta dalla documentazione prodotta dal difensore, infatti, l'esistenza di tale estensione prova solo che nel messaggio e-mail era inclusa una firma digitale … [non che l'impugnazione fosse sottoscritta. Del resto,] …  l'atto di appello conteneva allegati che dovevano a loro volta essere trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore».

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