Mancata annotazione del fondo patrimoniale: esclusa la responsabilità del notaio

31 Gennaio 2024

Il notaio che richiede l’annotazione di un atto costitutivo di fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda?

Massima

Il notaio richiesto di stipulare l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l’annotazione nell’atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all’inerzia di quest’ultima.

In tema di responsabilità del notaio per la tardiva annotazione dell’atto istitutivo di un fondo patrimoniale, sul cliente che agisce in giudizio incombe l’onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un notaio per la tardiva annotazione nell’atto di matrimonio della costituzione di un fondo patrimoniale da lui officiata, in assenza della prova che, ove essa fosse stata tempestivamente eseguita, il vincolo sarebbe stato opponibile al creditore, per essere stato contratto il debito nei suoi confronti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).

Il caso

Il notaio redige un atto di costituzione di fondo patrimoniale. L’atto viene regolarmente trascritto ed inviato dal notaio all’Ufficiale dello stato civile del Comune competente per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che però, per un ritardo della amministrazione comunale, avviene solo dopo alcuni anni, dopo ulteriore sollecito da parte del notaio.

Durante questo ritardo nella annotazione, l’Erario, che era creditore di uno dei coniugi che avevano costituito il fondo, procede ad esecuzione sul bene conferito nel fondo patrimoniale, ed a tale esecuzione i due coniugi non hanno potuto opporre la destinazione del bene nel fondo patrimoniale e dunque ai bisogni della famiglia, in quanto non era stata effettuata l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

I due coniugi hanno dunque ritenuto il notaio responsabile della perdita del bene, o meglio della esecuzione subita, ed hanno agito nei confronti del professionista per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale accoglie la domanda ritenendo il notaio responsabile della omissione della annotazione e, di conseguenza, del danno subito a causa della inopponibilità del fondo patrimoniale.

Tale decisione, fatta oggetto di appello principale da parte del notaio, viene confermata in appello.

Il notaio ricorre in Cassazione.

La questione

Il notaio che richiede l’annotazione di un atto costitutivo di fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione con la sentenza in commento ritiene fondati i motivi del ricorso da parte del notaio ed afferma il principio secondo cui obbligo del notaio è solo quello di richiedere al Comune l'annotazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio, ma non anche quello di vigilare sull'ente locale per assicurarsi che l'annotazione sia effettivamente fatta e lo sia tempestivamente. Infatti, non è previsto alcun obbligo di controllo del notaio sulla pubblica amministrazione, la quale ha invece un'obbligazione autonoma di provvedere tempestivamente alla annotazione.

A tale conclusione portano sia il tenore dell'art. 34-bis disp. att. c.c. che la natura dell'obbligazione del notaio.

Quanto alla prima, la norma prevede che il notaio debba, entro trenta giorni, richiedere l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Non prevede che debba altresì controllare che il Comune dia seguito tempestivamente alla richiesta.

In deroga a tale disposizione, una obbligazione di controllo deve avere fonte nel contratto.

La tesi della Corte di Appello (rigettata dai giudici di Piazza Cavour) è basata su una interpretazione estensiva della obbligazione imposta per legge al notaio di limitarsi ad inoltrare l'atto.

Ma questa interpretazione estensiva è impedita dal correlativo obbligo della pubblica amministrazione che ha ricevuto la richiesta di provvedere tempestivamente alla annotazione; in particolare, la circolare n. 12/2018 del Ministero degli Interni impone all'ufficiale di stato civile, ricevuta la richiesta del notaio, di provvedere tempestivamente, effettuate le verifiche, alla annotazione.

In secondo luogo, l'obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio: non si vede diversamente quale sarebbe l'obbligo di “accertare che l'annotazione sia andata a buon fine” (così la sentenza impugnata). Se si vuole dire che il notaio ha solo l'obbligo di assumere informazioni sullo stato della annotazione, allora si tratta di un obbligo irrilevante ai fini del risultato (l'annotazione continua a difettare ed il fondo rimane inopponibile); se invece si vuole dire che il notaio deve procurare il risultato, allora dovrebbe dirsi che al notaio è richiesto di indurre in qualche modo la pubblica amministrazione ad adottare un atto del suo ufficio. Ma è obbligazione eccessiva, posto che il né il notaio può sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di competenza di quest'ultima, né gli può essere imposto di rimediare alla inerzia dell'ufficio comunale con ricorsi o altri simili strumenti.

Pertanto, non incorre in responsabilità civile il notaio che abbia adempiuto alla obbligazione di inoltrare l'atto per l'annotazione ma non si sia accertato che l'annotazione sia stata effettivamente eseguita.

La Suprema Corte ritiene fondato anche il secondo motivo del ricorso da parte del notaio, il quale aveva eccepito che, a prescindere dal suo obbligo di garantire il risultato della annotazione, i clienti avrebbero dovuto dimostrare che, ove tempestivamente effettuata tale annotazione, essi avrebbero potuto opporre il fondo patrimoniale al creditore procedente.

Infatti, la richiesta di risarcimento al notaio presuppone che, se annotato, il fondo sarebbe stato opponibile al creditore, per via del fatto che il debito nei confronti di costui era estraneo ai bisogni della famiglia.

Osservazioni

Il notaio che ha stipulato una convenzione matrimoniale ha l'obbligo di richiederne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio entro trenta giorni dalla data dell'atto (art. 34-bis disp. att. c.c.).

Il Ministero dell'Interno, nel Regolamento dello Stato Civile ritiene che si debba procedere alla richiesta annotazione di convenzioni matrimoniali, ai sensi dell'art. 162 del codice civile, anche se la registrazione dell'atto pubblico al riguardo formato dal notaio non sia stata ancora effettuata, ma l'atto sia stato inviato all'ufficio del registro per tale adempimento.

Le convenzioni matrimoniali, tra cui rientra indubbiamente la costituzione di fondo patrimoniale, sono opponibili ai terzi solo se vengono annotate a margine dell'atto di matrimonio, così come disposto dall'art. 162, comma 4, c.c.; la trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante anche la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (ex multis, Cass. 5 aprile 2007, n. 8610; 16 novembre 2007, n. 23745; Cass. 10 luglio 2008, n. 18870; Cass. 30 settembre 2008, n. 24332; Cass. 23 maggio 2011, n. 11319; Cass. 12 dicembre 2013, n. 27854; Cass. 16 giugno 2021, n. 17207; Trib. Frosinone 15 marzo 2016; Trib. Vicenza 24 novembre 2016).

Su tale argomento in tempi non lontani la Suprema Corte si è pronunciata, in senso conforme, anche a Sezioni Unite (Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21658).

L'opponibilità ai terzi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (avente ad oggetto beni immobili) è quindi subordinata unicamente all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto imposta dall'art. 2647 c.c. I terzi interessati a conoscere il regime patrimoniale di determinati soggetti – e di conseguenza la disciplina cui sono assoggettati determinati immobili - hanno dunque l'unico onere di consultare i registri dello stato civile e non anche i registri immobiliari.

Sulla materia si è pronunciata anche la Corte Costituzionale (Corte cost. sent. 6 aprile 1995, n. 111) che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 162, 4° comma, 2647 e 2915 c.c., nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti a mezzo di convenzione matrimoniale su beni immobili, l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziché dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

In mancanza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, la convenzione è inopponibile ai terzi ed a nulla rileva l'effettiva conoscenza di essa che questi abbiano potuto acquisire in altra maniera: quando la legge dispone che per l'opponibilità di determinati atti è necessaria la pubblicità, questa non ammette deroghe od equipollenti (Cass. 19 novembre 1999, n. 12864; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24798; Cass. 25 marzo 2009, n. 7210; Trib. Prato 25 novembre 2009).

Così, ad esempio, si è affermato che in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario (Cass. 10 maggio 2019, n. 12545).

La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio per cui il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta o ritardi di curare la relativa annotazione a margine all'atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell'inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell'atto, giacché quest'ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione (Trib. Pisa 29 gennaio 2004; Cass. 27 novembre 2012, n. 20995; Cass. 24 marzo 2016, n. 5889).

La fattispecie di cui si occupa la Cassazione con la sentenza in commento è tuttavia significativamente differente, come la stessa Corte riconosce: il notaio non ha omesso o ritardato di richiedere l'annotazione; tale adempimento è stato tempestivamente richiesto ma eseguito tardivamente solo a causa di un ritardo del Comune. Con la richiesta di annotazione il notaio ha esattamente adempiuto ed esaurito la propria prestazione professionale, la quale non si estende anche alla verifica del risultato, ossia non comprende l'obbligo di controllare che il Comune faccia effettivamente e tempestivamente l'annotazione.

Il notaio non è dunque responsabile per non aver verificato, una volta fatta tempestiva richiesta di annotazione, che la pubblica amministrazione vi avesse effettivamente provveduto.

In altri termini, il notaio può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di aver adempiuto la prestazione trasmettendo all'ufficio competente la richiesta (App. Napoli 14 giugno 2011).

Se, pertanto, l'omissione dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio sia riconducibile all'ufficiale dello stato civile, nella controversia che ne può scaturire legittimato passivamente non è il Comune ma direttamente lo Stato.

Tale conclusione si spiega in quanto nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri dello stato civile, il sindaco assume la veste di ufficiale di Governo e quindi agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (Ministero della giustizia) e locali di grado superiore (Procuratore della Repubblica) (Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21658).

La mancata annotazione può dunque dipendere da omissioni colpevoli del notaio rogante o del pubblico ufficiale incaricato delle annotazioni o trascrizioni; le omissioni dei soggetti incaricati di chiedere l'esecuzione della pubblicità o di quelli obbligati ad eseguirla possono dar luogo, a seconda delle ipotesi e ricorrendone i necessari presupposti, a responsabilità di natura contrattuale o extracontrattuale (App. Roma 10 maggio 2007).

Una non recente sentenza di merito (Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994) ha addirittura affermato la mancanza di responsabilità del notaio che formuli in modo generico una richiesta di annotazione a margine dell'atto di matrimonio di un atto costitutivo di fondo patrimoniale, la inoltri ad un Comune diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio e non rispetti così il termine di trenta giorni previsto per questo adempimento.

Secondo i giudici, infatti, l'obbligazione gravante sul notaio si esaurisce nell'inoltro della richiesta e non implica che il notaio debba svolgere una qualche attività di vigilanza e di controllo sul pubblico ufficiale competente per assicurarsi che l'annotazione venga effettivamente apposta.

La richiesta di annotazione, pur generica, è rivolta all'ufficio cui è demandata istituzionalmente la conservazione e l'aggiornamento degli atti di matrimonio, il quale non può ignorare quali siano gli adempimenti di propria competenza conseguenti ad un atto costitutivo di fondo patrimoniale.

È stato così ritenuto che, evidentemente, l'impiegato del Comune che ha ricevuto e smistato gli atti non ha fatto attenzione al contenuto di essi e delle missive di accompagnamento, ovvero non era in grado di svolgere adeguatamente tale delicato compito. Nell'uno e nell'altro caso, comunque, nessuna responsabilità può derivarne al notaio.

Infine, conclude il Tribunale, non si può imputare al notaio l'aver inviato la copia dell'atto destinata all'annotazione ad un Comune diverso da quello dov'era stato celebrato il matrimonio dei clienti. Se questa condotta certo viola l'art. 34-bis disp. att. c.c., gli interessati avrebbero sofferto soltanto un ritardo di qualche giorno, pertanto innocuo, se alla condotta negligente del notaio non si fosse sommata quella, altrettanto negligente, dei funzionari comunali.

La sentenza in commento afferma anche il principio secondo cui in tema di responsabilità del notaio per la tardiva annotazione dell'atto istitutivo di un fondo patrimoniale, sul cliente che agisce in giudizio incombe l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno.

A tal proposito, si è affermato che, qualora il notaio rogante un atto di costituzione di alcuni beni immobili in fondo patrimoniale abbia omesso di chiederne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei costituenti, e, pertanto, i beni stessi - stante l'inopponibilità, ai terzi, del vincolo - siano stati assoggettati a esecuzione forzata, il danno ricollegabile a detta esecuzione consiste nella perdita della proprietà e nella conseguente impossibilità di destinare i redditi di tali immobili a soddisfare i bisogni della famiglia da parte dei coniugi proprietari degli immobili stessi e costituenti il fondo; pertanto, si esclude che la semplice iscrizione di ipoteca possa costituire fonte di danni, atteso che la ridotta commerciabilità dei beni - a causa dell'iscritta ipoteca - non incide sul soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Nessun danno subiscono i componenti della famiglia che, pertanto, non sono legittimati a reclamare, nei confronti del notaio, alcun risarcimento (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16187).

Inoltre, è stato deciso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del notaio rogante l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per mancata annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio in relazione alla procedura esecutiva attivata su tali beni dal creditore personale di uno dei coniugi, deve essere fornita la prova dell'impignorabilità di tali beni qualora fosse stato annotato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Pertanto, in difetto di allegazioni e produzioni documentali dalle quali evincere il rapporto tra le contratte e inadempiute obbligazioni e i bisogni della famiglia e la conseguente attitudine del vincolo di destinazione impresso ai beni costituiti in fondo patrimoniale a sottrarli alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., rimane precluso ogni apprezzamento in ordine al nesso di causalità tra la negligenza professionale del notaio e il danno lamentato. La costituzione del fondo patrimoniale, invero, non determina la impignorabilità dei beni qualora l'esecuzione sia preordinata alla soddisfazione di crediti rivenienti da obbligazioni contratte per scopi non estranei ai bisogni della famiglia (Trib. Ragusa 13 marzo 2018).

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