L’impugnazione della decisione del CNF in ordine alla domanda di iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio

Lucia Randazzo
30 Gennaio 2024

Le Sezioni Unite, con ordinanza del 15 dicembre 2023 n. 35130, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato contro la decisione del CNF di rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio.

Come impugnare la decisione del CNF di rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio?

    

Deve precisarsi, innanzitutto, che l'impugnazione dell'avvocato avverso la  decisione del Consiglio Nazionale Forense mediante ricorso per cassazione può essere sottoscritta, personalmente, mediante firma del ricorso e partecipazione alla discussione orale dinanzi la Suprema Corte, nonostante lo stesso difensore non sia ancora iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori a meno che non sia stato sospeso dall'esercizio della professione con pronuncia esecutiva «in base all'art. 56, comma 3, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense - oltre al pubblico ministero – ‘gli interessati', nonché agli artt. 66, comma 3 - che abilita a sottoscrivere il ricorso il ‘ricorrente', - e 67, comma 3 - secondo cui l'interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale -, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell'art. 365 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 6765/2003, Rv. 562605 – 01)» (Cass. n. 35130/2023).

Tuttavia la superiore ordinanza precisa che la circostanza che il ricorrente, nel caso in esame, non sia iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori non ha rilievo.

La decisione di rigetto del Consiglio Nazionale Forense della domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui sopra può essere, infatti, impugnata ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (V. comma 1-ter dell'art. 29, d.lgs. n. 271/1989 inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 6/2015). Il predetto articolo stabilisce che nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

Il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio all'art. 8 sancisce che l'opposizione contro la decisione di rigetto deve essere presentata avverso lo stesso CNF entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera con cui si comunica il rigetto dell'istanza.  

Le Sezioni Unite pertanto ritenevano il ricorso per cassazione presentato avverso una delibera avente natura amministrativa, non assunta in esito a procedimento di carattere giurisdizionale, inammissibile. Tale ricorso deve quindi presentarsi dinanzi allo stesso Consiglio Nazionale Forense.

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