Riconosciuti i soli alimenti al maggiorenne affetto da handicap grave
01 Febbraio 2024
La causa trae origine dal ricorso promosso da un figlio nei confronti dei genitori per chiedere, una volta riconosciuto lo stato di bisogno, che venisse lui riconosciuto un assegno a titolo di alimenti di importo di almeno euro 1200. Il figlio maggiorenne già percepiva un assegno di euro 700 sempre da parte dei genitori, inoltre chiedeva anche che potesse trasferire la propria residenza nella casa che abitava in virtù di comodato d'uso con la propria famiglia (moglie e figlio). I genitori resistevano in giudizio e in primo grado il giudice, rigettata la domanda attorea, disponeva che il padre versasse la somma di euro 700 mensili in favore del figlio. Proposto appello, la Corte rigettava con condanna alla parziale rifusione delle spese di giudizio. Il figlio proponeva ricorso per cassazione chiedendo che venisse cassata la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo di ricorso concernente soprattutto la possibilità di spostare la residenza nell'abitazione nella quale vive a titolo di comodato gratuito, la Cassazione afferma che tale domanda appare «ictu oculi infondata […] non essendo necessari accertamenti in fatto, al riguardo». Sottolineano i Giudici che «il trasferimento di residenza in un determinato immobile, nel quale il richiedente è autorizzato dal proprietario a dimorare abitualmente, non può essere oggetto né di consenso, né di dissenso da parte di quest'ultimo. Il riconoscimento della residenza in un determinato luogo, infatti, dipende esclusivamente dalla ricorrenza delle condizioni fattuali di cui all'art. 43, comma 2, c.c. ed è oggetto di un apposito procedimento amministrativo di accertamento regolato dalla l. 24.12.1954, n. 1228 e dal d.p.r. 30.5.1989, n. 223, rispetto al quale il consenso del proprietario non è rilevante». Quanto al secondo motivo, questo verte sull'ammontare dell'assegno alimentare a lui riconosciuto in primo grado e confermato in appello. Secondo il ricorrente, infatti, anche tenuto conto dell'ammontare della pensione di reversibilità (euro 299,00), l'ammontare totale di euro 1000, non sarebbe stato sufficiente a garantire una vita dignitosa per lui e la propria famiglia. Richiama, quindi, le condizioni della propria famiglia con la moglie affetta da uno stato ansioso depressivo e gastrite recidivante nonché priva di occupazione, mentre il figlio soffre di disturbo dell'umore e depressione con marcata componente ansiosa e ossessivo fobica. Il ricorrente, inoltre, non fa mistero di essere lui stesso affetto da disturbo bipolare di tipo I e che per tale motivo gli è stata riconosciuta un'inabilità al lavoro del 100% con conseguente pensione di reversibilità. Sul punto, il figlio ritiene debba applicarsi il principio secondo cui la posizione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave è equiparata a quella dei figli minorenni exart. 337-septies c.c. I Giudici di legittimità ritengono il motivo inammissibile poiché «presupposto per il riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del beneficiario che si realizza quando questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.). Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato […] Condizione dell'azione alimentare proposta contro persone obbligate in un grado determinato è, pertanto, la mancanza di obbligati di grado anteriore o la loro incapacità di prestare gli alimenti; inoltre, se più persone sono obbligate nello stesso grado, può essere accolta l'azione proposta contro solo alcuni di essi nel caso in cui gli altri risultino incapaci di sostenere la prestazione alimentare». Nel caso di specie, con riguardo al fatto di ricevere un mantenimento a titolo di figlio maggiorenne handicappato, i Giudici affermano che tale questione è stata introdotta come nuova e in via non specifica. Non è stata infatti dedotta come violazione di legge, ma, secondo il Collegio, è solo volta a ottenere un aumento dell'assegno, motivo non ammissibile in sede di legittimità. I Giudici, inoltre, affermano che tale motivo così dedotto «introduce surrettiziamente un inammissibile ampliamento della domanda originaria». Quanto alla natura dell'assegno alimentare, questo è diverso rispetto all'assegno di mantenimento e perciò non equiparabili. L'assegno di mantenimento può ricomprendere anche la quota alimentare e può prescindere dallo stato di bisogno. Il ricorrente ha ampiamente insistito sul punto dimostrando, infatti, di aver qualificato l'originaria domanda come domanda di assegno alimentare e non di mantenimento. Se, quindi, la domanda di mantenimento viene formulata per la prima volta in sede di appello è inammissibile e deve essere qualificata come nuova domanda exart. 345 c.p.c. perché è diversa la natura giuridica degli interessi sottesi, comportando un ampliamento del thema decidendum. Al contrario, proposta la domanda di assegno di mantenimento in primo grado, questa può essere rimodulata come domanda agli alimenti in grado di appello. Su queste basi, la Corte rigetta il ricorso. |