Doppia maternità e crisi della coppia, secondo il tribunale di Napoli prevale il diritto alla continuità affettiva anche con la mamma non biologica

02 Febbraio 2024

Il Tribunale di Napoli è stato chiamato a pronunciarsi sull’adozione di provvedimenti convenienti al minore, in via d’urgenza, al fine di tutelare il diritto alla continuità affettiva dello stesso con la mamma non biologica, e nel merito, disciplinarne ogni aspetto relativo all’esercizio della comune responsabilità genitoriale.

Massima

L’interesse del minore alla continuità affettiva con la donna a lui non legata da un vincolo biologico è fondamentale e va tutelato, indipendentemente da ogni aspetto legale connesso al riconoscimento sul minore.

È, dunque, importante l’intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni affinché accerti l’esistenza o meno di un pregiudizio per il minore, in relazione alla sua relazione con la madre non biologica e provveda a regolamentare una frequentazione tra la stessa e il bambino.

Il caso

Tizia e Caia hanno deciso di intraprendere un percorso di fecondazione assistita con donazione di gameti (cd. “eterologa”) all'estero, a seguito del quale è nato, in Italia, un minore registrato inizialmente come figlio della sola madre biologica, Tizia, e riconosciuto poi anche da Caia, madre non biologica, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli. Il riconoscimento è stato successivamente impugnato dalla Procura di Napoli, decisione confermata dalla Corte d'Appello napoletana che lo ha annullato in via definitiva.  

Nel frattempo, Tizia e Caia hanno interrotto la loro relazione e Tizia, unico genitore legalmente riconosciuto del bambino, ha impedito a Caia di poter continuare a instaurare con il minore la relazione affettiva e familiare prima esistente, così arrecando un evidente pregiudizio al minore stesso; così, Caia ha chiesto al Tribunale di Napoli di adottare, ai sensi degli artt. 333,336 e 337-ter c.c. – rinunciando successivamente alla domanda ai sensi dell'art 337-ter c.c. – ogni provvedimento più conveniente per suo figlio, al fine di tutelarne il diritto alla continuità affettiva e disciplinare l'esercizio comune della responsabilità genitoriale.

Il collegio partenopeo ha deciso di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, al fine di accertare se l'assenza di rapporti con la madre non biologica possa effettivamente rappresentare un pregiudizio per il bambino, così stabilendo un regime di incontri con la madre non biologica.

La questione

Il Tribunale di Napoli è stato chiamato a pronunciarsi sull'adozione, in via d'urgenza e ai sensi degli articoli 333,336 e 337-ter c.c. – rispetto a quest'ultimo la domanda è stata poi oggetto di rinuncia –di ogni provvedimento più conveniente per il minore, al fine di tutelare il diritto alla continuità affettiva dello stesso con la mamma non biologica, e nel merito, disciplinarne ogni aspetto relativo all'esercizio della comune responsabilità genitoriale.

Le soluzioni giuridiche

Preliminarmente, il Collegio ha preso atto della rinuncia di Caia alla domanda ex art 337-ter c.c., stante l’assenza di un legame genitoriale – giuridicamente riconosciuto – tra la mamma non biologica e il minore; i giudici napoletani, hanno rilevato nello specifico, come tale rinuncia sia stata opportuna e corretta considerato che per effetto del decreto della Corte d’Appello di Napoli è stata definitivamente cancellata ogni annotazione relativa all’avvenuto riconoscimento del bambino da parte di Caia, a margine dell’atto di nascita del minore.

Il Tribunale si è, poi, soffermato su due elementi, uno fattuale e uno processuale.

Quello fattuale riguarda la costituzione di un nucleo familiare tra le due donne culminato poi nella realizzazione del progetto di genitorialità, da entrambe condiviso sia prima della nascita che dopo, tant’è vero che Tizia ha fornito il suo consenso al riconoscimento del bambino da parte di Caia; quello processuale, invece, è relativo alla condotta processuale di Tizia (madre biologica) che invece di dare rilievo alla storia affettiva della coppia, nonché alla condivisione del progetto genitoriale con Caia che ha portato alla nascita del loro primo figlio, si è focalizzata sull’assenza di qualsiasi connessione genetica tra il minore e la stessa.

Ed è proprio sulla scorta della rilevanza riconosciuta alla relazione di fatto che si è, invece, instaurata negli anni di vita vissuta insieme tra Caia (madre non biologica) e il bambino che i giudici napoletani hanno ritenuto fondamentale procedere con un approfondimento al fine di «…valutare se le condotte della YYY – concretizzate nel pervicace ed ostinato diniego di accesso nella vita del figlio della madre sociale - possano essere di effettivo pregiudizio per il minore, in quanto contrarie ai canoni della genitorialità, sotto il criterio necessario ed indefettibile della garanzia da offrirgli rispetto alla continuità degli affetti e delle relazioni significative…”; i giudici hanno, altresì, sottolineato che: “…rispetto a tali esigenze, è di tutta evidenza che la sorte legale dell’atto di riconoscimento della XXX sul minore, assume caratteri irrilevanti, dovendosi invece dare spazio ed attenzione all’equilibrio psicofisico del minore, alla garanzia dei suoi affetti, alla presenza nella sua vita delle figure di riferimento affettivo, con eventuale ed immediato recupero di relazioni immotivatamente recise , laddove tale interruzione abbia rappresentato un pregiudizio per lo stesso...»

Osservazioni

Tale pronuncia rappresenta un importante esempio di come i giudici, indipendentemente da quella che sia la veste giuridica attribuita ad una determinata situazione, diano spazio e attenzione alla tutela dell'equilibrio psicofisico del minore.

In particolare i giudici napoletani, citando la sentenza 32/2021 della Consulta, hanno preso atto di come i bambini nati a seguito di PMA eterologa, nell'ambito di una coppia di due donne, si trovino in una condizione di minor tutela rispetto a tutti gli altri bambini nati, solo per via dell'orientamento sessuale dei soggetti che hanno deciso di intraprendere il percorso di procreazione.

È proprio per tale motivo che il Tribunale di Napoli ha deciso di focalizzarsi sulla situazione di fatto vissuta dal minore – che, avendo vissuto per un lungo periodo di tempo con entrambe le mamme le ha di fatto sempre considerate entrambe come due importanti punti di riferimento – così disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni napoletano, al fine di accertare se l'assenza di rapporti con la madre non biologica possa effettivamente rappresentare un pregiudizio per il minore stesso.

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