Esclusione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
02 Febbraio 2024
La condotta penalmente rilevante prevista dall'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., si configura nella omessa prestazione dei mezzi di sussistenza da parte di chi che aveva l'obbligo nonché la possibilità di adempiervi. Tuttavia la rilevanza penale del mancato adempimento può essere esclusa dalla impossibilità economica che deve essere provata dal soggetto obbligato e da lui non colpevolmente creata, tenuto conto anche dell'adempimento degli obblighi affettivi e di cura nei confronti dei figli. Nel caso di specie il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 570, secondo comma n. 2, c.p., in quanto dalla istruttoria era emersa non solo la difficoltà economica vissuta dall'imputato nel periodo di cui al capo di imputazione e la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto ai figli minori ma anche l'adempimento dell'imputato dei doveri affettivi, educativi e di cura nei confronti dei figli (lo stesso andava quotidianamente a prenderli a scuola preparando loro il pranzo e sostenendoli nei limiti delle proprie possibilità economiche, adempiendo altresì al dovere di assistenza morale e all'obbligo di collaborazione con l'altro genitore). |