L'impatto del d.lgs. n. 220/2023 sul processo tributario telematico

Luca Sileni
05 Febbraio 2024

A seguito dell'entrata del d.lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023, sono state apportate importanti modifiche all'assetto generale del contenzioso tributario. Alcune delle modifiche de quibus hanno interessato direttamente anche l'ambito delle procedure telematiche sottese alla trasmissione di atti e documenti e quindi il così detto “processo tributario telematico”. Cercheremo, di seguito, di analizzare singolarmente gli interventi di maggior rilievo in materia di PTT.

Notificazione telematica dell'intimazione a testi e del modello di testimonianza

A seguito della modifica apportata all'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, potrà essere effettuata anche in via telematica.

Con espressa deroga all'art. 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, qualora il testimone sia in possesso di firma digitale, lo stesso potrà provvedere alla sua compilazione e sottoscrizione elettronica.

Sarà poi onere del difensore della parte che ha provveduto all'intimazione, di depositare telematicamente il modulo di deposizione debitamente sottoscritto.

La riforma de qua si inquadra nel generale obiettivo del Ministero di rendere totalmente telematico il fascicolo di causa, ma anche di evitare di dover scansionare atti e documenti da inserire all'interno dello stesso, dovendosi logicamente privilegiare i documenti c.d. “nativi digitali”.

Procura alle liti

Con la modifica apportata all'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992, il legislatore ha tenuto a precisare che, qualora la parte sottoscriva la procura alle liti con firma digitale, non sarà necessaria l'autentica – come invece previsto dall'art. 83 c.p.c. – da parte del difensore della parte stessa.

Nel caso di procura rilasciata in forma cartacea, invece, il nuovo assetto del contenzioso tributario mutua dall'ordinamento amministrativo modificando le modalità di autenticazione e richiedendo che: «Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione».

Non sarà più possibile, quindi, attestare la conformità della procura scansionata con la mera sottoscrizione digitale del difensore, ma si dovrà procedere a specifica attestazione a norma del CAD.

Si precisa che, nel momento in cui si scrive, non è stato però modificato il comma 3 dell'art. 4 D.M. 163/2013, in materia di Processo Tributario Telematico che, a tutt'oggi, prescrive, ai fini della validità della procura alle liti scansionata, la mera “sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore”.

Pur essendo il d.lgs. n. 220/2023 norma successiva e, oltretutto, di rango superiore e – come tale – assolutamente prevalente su quella appena citata, si auspica comunque un intervento del legislatore finalizzato ad unificare e amalgamare le due discipline.

Sempre in relazione alla procura alle liti, infine, il neo-introdotto comma 7-bis del medesimo art. 12, ricalca oggi la previsione dell'art. 83 c.p.c. precisando che la «​La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce».

Comunicazioni alle parti

In relazione alle comunicazioni effettuate dalla segreteria della Corte Tributaria alle parti in causa, il nuovo articoli 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 prescrive che le stesse siano effettuate esclusivamente per via telematica tramite messaggio di posta elettronica certificata. A tal fine il difensore – come peraltro previsto anche dalla normativa precedente – dovrà indicare il proprio indirizzo PEC nel primo atto difensivo e, in caso di variazione dell'indirizzo stesso, si dovrà procedere a tempestiva comunicazione della variazione alla segreteria, pena il mancato invio della comunicazione de qua.

L'articolo in parola, difatti, oggi prescrive espressamente che «È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri».

Si segnala, però, che la norma – almeno da una prima analisi letterale – appare in contrasto con il secondo comma dello stesso articolo (non interessato dalla riforma di cui ci stiamo occupando) che prevede ancora, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC nel primo atto difensivo, il deposito della comunicazione in segreteria.

Vi è, in ogni caso, da sottolineare l'importanza centrale di questa norma che – come noto – si discosta da quella prevista – in casi analoghi – nel processo civile, poiché la segreteria non avrà alcun obbligo di reperire indirizzi PEC dai pubblici registri e le comunicazioni non saranno – in caso di mancata indicazione della mail o della comunicazione della sua variazione – inviate alle parti.

Obbligatorietà del deposito telematico

Sempre all'interno del novellato art. 16-bis, è stato poi modificato il comma 3 relativo all'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti del procedimento.

Se da un lato è stato ribadito l'obbligo di deposito con le classiche modalità digitali – già previste in passato – dall'altro è stato eliminato il seguente periodo: “In casi eccezionali, il Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche”; eliminando la possibilità per la Corte di autorizzare depositi con modalità diverse da quelle digitali.

L'intervento de quo potrebbe portare a difficoltà in relazione al deposito di atti e documenti redatti in formati diversi da quelli ammessi nel PTT.

Ad ogni modo, al momento in cui si scrive, non si possono trarre conclusioni definitive sul punto, stante la mancata emanazione delle nuove specifiche tecniche in materia di deposito telematico che, visto il disposto dell'art. 79, comma 2-quater, potrebbero portare con loro un correttivo alla chiusura della norma in parola, difatti, il comma de quo espressamente prevede: “Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea”.

Si precisa, in ogni caso, che in parziale analogia rispetto a quanto previsto oggi nel processo civile telematico (si veda art. 46 disp. att. c.p.c.), il nuovo comma 4bis del medesimo art. 16-bis prevede che la violazione delle disposizioni sopra richiamate, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisca causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Vi è ulteriormente da sottolineare sul punto, che detta violazione (analogamente rispetto a quanto previsto per il processo civile) potrebbe comportare una decurtazione della liquidazione delle spese di giudizio, come previsto dal nuovo art. 17-ter del medesimo decreto legislativo.

Sempre in materia di deposito telematico, è di particolare interesse la previsione di cui al nuovo art. 25-bis, comma 5, il quale oggi prevede che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non debbano essere depositati nuovamente nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.

Vi sarà, quindi, un passaggio diretto di detti documenti e l'esonero dall'onere di nuovo deposito per il difensore.

Udienza da remoto

Importanti novità, infine, riguardano la c.d. “udienza da remoto” o udienza a distanze.

Con la modifica dell'art. 33 si stabilisce che, qualora una delle parti richieda l'udienza in presenza invece che a distanza, a prevalere sarà la scelta dell'udienza in presenza, salva comunque la facoltà dell'altra parte di collegarsi da remoto.

L'udienza con modalità digitali si svolgerà in ossequio al nuovo art. 34-bis del medesimo d.lgs. n. 546/1992 e dovrà essere richiesta nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.

La segreteria provvederò poi, almeno tre giorni prima della udienza, a comunicare alle parti l'avviso dell'ora e le istruzioni per il collegamento.

Nel verbale di udienza dovrà essere dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato.

Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato – analogamente a quanto previsto per la disciplina civilistica – aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Entrata in vigore

Tutte le novità oggetto del presente commento, riguarderanno unicamente i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, ad esclusione della nuova disciplina dell'udienza da remoto, che è già operativa a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto n. 220/2023.

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