Sconto di pena per chi rinuncia all’appello: la norma introdotta dalla riforma Cartabia è retroattiva

La Redazione
02 Febbraio 2024

La disciplina prevista dall'art. 442, comma 2- bis , c.p.p. è astrattamente applicabile anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

A seguito della pronuncia con cui la Corte d'appello confermava la sentenza di condanna del GIP per il reato di rapina, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione contestando, da un lato, l'idoneità dei tabulati telefonici a provare la commissione del reato e la sussistenza del dolo, dall'altro, la violazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. La norma, introdotta dalla  Riforma Cartabia, prevede la  riduzione di un sesto della pena  in caso di rinuncia all'appello, beneficio che secondo la difesa avrebbe dovuto essere concesso nonostante l'entrata in vigore sia avvenuta dopo la proposizione dell'appello ma prima della discussione.

Posta l'aspecificità dei primi due motivi del ricorso, la Cassazione analizza l'ultimo profilo ritenendolo manifestamente infondato.

Posto che il  principio della retroattività della  lex mitior, invocato nel ricorso, è già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria desumendolo dall'art. 7 Cedu quale diritto fondamentale della persona, il Collegio ritiene che la disciplina prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è astrattamente  applicabile anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione  al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, come nel caso di specie. La norma infatti incidendo sul trattamento sanzionatorio, pur ricollegando tale effetto ad una scelta di rito, determina una ridefinizione della pena ed ha dunque  natura sostanziale.

Nel caso di specie, però, posto che il ricorso continua a perseguire in via principale motivi relativi al merito, contestando l'affermazione della responsabilità del ricorrente, deve desumersi che l'appello non è rinunciato.

Il ricorso viene in conclusione dichiarato inammissibile.

*Fonte: DirittoeGiustizia

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