Niente alloggio, assicurazione e risorse stabili nel ricongiungimento familiare di un minore non accompagnato

06 Febbraio 2024

Affinché il diritto al ricongiungimento familiare del minore non accompagnato, sia pienamente garantito, gli Stati membri non possono richiedere al minore o ai suoi genitori di soddisfare ulteriori condizioni, come l'alloggio considerato sufficiente, l'assicurazione sanitaria che copra tutti i membri della famiglia e risorse finanziarie stabili che impediscono il ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro interessato.

Ai fini della domanda di ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado di un rifugiato minore non accompagnato, rileva lo status di minore alla data di presentazione della domanda. In forza dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2003/86/CE, beneficia del permesso di soggiorno anche la sorella maggiorenne cittadina extra UE del minore non accompagnato che, per ragioni di salute, dipenda dall’assistenza dei suoi genitori, laddove, in caso di rifiuto di tale permesso, il minore fosse privato del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado. Affinché al diritto al ricongiungimento familiare del minore non accompagnato, ex articolo 10, paragrafo 3, lettera a),  sia garantito l’effetto utile, gli Stati membri non possono esigere dal minore o dai suoi genitori il soddisfacimento delle condizioni supplementari di cui all’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2003/86/CE ovvero che essi dispongano di un alloggio considerato sufficiente, di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i membri della famiglia nonché di risorse stabili che impediscano di ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

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