Procura speciale alle liti nel ricorso “nativo digitale”: valida la copia anche se rilasciata in modalità analogica e posteriormente digitalizzata

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Febbraio 2024

Integra l'ipotesi di una procura speciale, apposta in calce al ricorso “nativo digitale”,  ex art. 83, terzo comma, c.p.c., l'allegazione di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e dal contenuto generico, la cui copia digitalizzata era stata utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente.

Il Collegio ha affermato che la procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore depositata in modalità telematica - e in tale modalità notificata - unitamente al ricorso per Cassazione è da ritenersi una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso (ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.).

A tal fine, è stato evidenziato che è proprio la “collocazione topografica” della procura a far sì che essa «debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere», a meno di esplicite indicazioni contrarie.

Per quanto innanzi, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, exart. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione».

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