Procura speciale alle liti nel ricorso “nativo digitale”: valida la copia anche se rilasciata in modalità analogica e posteriormente digitalizzata
07 Febbraio 2024
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e dal contenuto generico, la cui copia digitalizzata era stata utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente. Il Collegio ha affermato che la procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore depositata in modalità telematica - e in tale modalità notificata - unitamente al ricorso per Cassazione è da ritenersi una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso (ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.). A tal fine, è stato evidenziato che è proprio la “collocazione topografica” della procura a far sì che essa «debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere», a meno di esplicite indicazioni contrarie. Per quanto innanzi, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, exart. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione». |