Affollamento pubblicitario: gli spot promozionali di programmi radio trasmessi in canali tv dello stesso gruppo societario vanno computati nel limite orario degli spot tv

La Redazione
07 Febbraio 2024

La CGUE con sentenza del 30 gennaio 2024 (C-255/21), chiarisce che gli annunci promozionali di programmi radio effettuati su emittenti televisive dello stesso gruppo di imprese vanno computati nel limite orario di spot pubblicitari. Per la Corte, gli spot di un'emittente televisiva per una radio appartenente al medesimo gruppo societario radiotelevisivo non costituiscono un «annuncio dell'emittente relativo ai propri programmi» e pertanto non può essere esclusa dai limiti di affollamento pubblicitario televisivo stabiliti dalla direttiva UE. Diverso è il caso allorché i programmi che sono oggetto di tali annunci siano scindibili dall'attività principale della stazione radio e l'emittente televisiva ne assuma la responsabilità editoriale.

Nel 2017 l'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha sanzionato una società italiana di servizi di media audiovisivi, proprietaria di alcuni canali televisivi per violazione della normativa nazionale che fissa un limite di affollamento orario della pubblicità televisiva. Per calcolare tale tempo di trasmissione, l'AGCOM ha preso in considerazione gli annunci promozionali di un'emittente radiofonica effettuati sui canali televisivi detenuti dalla società in questione. Tale radio, così come la società di servizi di media audiovisivi, fa parte di un gruppo societario. La società in esame sostiene che gli annunci dell'emittente radiofonica avrebbero dovuto essere considerati annunci di autopromozione (ossia annunci pubblicitari dei suoi propri programmi) e, di conseguenza, essere esclusi dal tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva.

Il Consiglio di Stato italiano, adito dalla predetta società ai fini dell'annullamento delle sanzioni, chiede alla Corte se la nozione di «annunci dell'emittente» relativi ai propri programmi, che sono esclusi dal calcolo della percentuale del 20 % del tempo di trasmissione di spot pubblicitari televisivi, comprenda anche gli annunci promozionali effettuati dal canale televisivo per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario (Art. 23 dir. 2010/13/UE).

Con la sua sentenza, la Corte risponde negativamente. I servizi di radiodiffusione radiofonici, consistenti in trasmissioni di contenuto sonoro e senza immagini, sono diversi dai programmi audiovisivi forniti dall'organismo di radiodiffusione televisiva. Essi non rientrano quindi nella nozione di «programmi», salvo che siano scindibili dall'attività principale della stazione radio e possano quindi essere qualificati come «servizi di media audiovisivi». Per poter essere considerati «propri programmi» dell'emittente televisiva, detta emittente deve, inoltre, assumerne la responsabilità editoriale. Quest'ultima consiste nell'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione da parte di una persona o di un'entità che abbia il potere di stabilire, in via definitiva, l'offerta audiovisiva. Poiché le norme relative al tempo massimo di trasmissione pubblicitaria per ora d'orologio perseguono obiettivi distinti da quelli perseguiti dalle norme sulla concorrenza, è il criterio della responsabilità editoriale dei programmi di cui trattasi a dover essere preso in considerazione al fine di interpretare l'espressione «propri programmi», e non l'appartenenza delle due emittenti al medesimo gruppo.