Protezione internazionale: una sentenza della CGUE può costituire un elemento nuovo che giustifica un esame nel merito della domanda reiterata, ai sensi della Direttiva 2013/32/UE

La Redazione
08 Febbraio 2024

La CGUE, con sentenza dell'8 febbraio 2024 (C‑216/22), ha precisato che una sentenza della Corte di giustizia che aumenta in modo significativo la probabilità che un richiedente asilo soddisfi le condizioni richieste per vedersi riconoscere lo status di rifugiato, o il beneficio della protezione sussidiaria, giustifica il fatto che la domanda reiterata di quest'ultimo venga esaminata nel merito e non possa essere respinta in quanto irricevibile, ai sensi della Direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale. Gli Stati membri possono conferire ai loro giudici, allorché questi annullano una decisione che ha rigettato la domanda reiterata in quanto irricevibile, il potere di decidere loro stessi su tale domanda e, eventualmente, di accoglierla.

Un cittadino siriano che aveva lasciato il suo paese nel 2012, e che temeva di essere richiamato sotto le armi o arrestato in caso di rifiuto di adempiere i suoi obblighi militari, si è visto concedere, nel 2017, la protezione sussidiaria in Germania. La protezione sussidiaria è prevista per qualsiasi cittadino di un paese terzo che non possa essere considerato quale rifugiato, ma per il quale esistano motivi seri e comprovati di ritenere che, se fosse rimandato al suo paese d'origine, correrebbe un rischio reale di subire un grave pregiudizio, il che include segnatamente il rischio di essere giustiziato o di subire trattamenti inumani o degradanti.

Gli è stato invece rifiutato lo status di rifugiato, il quale è previsto per il caso di persecuzione nei confronti di qualsiasi cittadino di un paese terzo per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

A seguito di una sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2020 relativa alla situazione degli obiettori di coscienza siriani (C-238/19), egli ha nuovamente presentato una domanda di asilo (cosiddetta «domanda reiterata»). Ha fatto valere che tale sentenza costituiva un mutamento a lui favorevole della situazione di diritto.

Orbene, la domanda reiterata è stata respinta perché irricevibile, vale a dire senza esaminare se fossero soddisfatte le condizioni richieste per ottenere lo status di rifugiato.

L'interessato ha contestato tale rifiuto dinanzi ad un giudice tedesco. Quest'ultimo ha chiesto alla Corte, segnatamente, se sia compatibile con la direttiva sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) ritenere, che, in linea di principio, soltanto una modifica delle disposizioni applicabili, e non una decisione giurisdizionale, possa costituire un elemento nuovo che giustifica, eventualmente, un esame completo della domanda reiterata.

La Corte risponde che, in linea di principio, qualsiasi sentenza della Corte può costituire un elemento nuovo che giustifica un nuovo esame completo diretto a stabilire se siano soddisfatte le condizioni richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato (o del beneficio della protezione sussidiaria).

Ciò vale anche nel caso di una sentenza che si limiti ad interpretare una disposizione del diritto dell'Unione già in vigore al momento dell'adozione di una decisione concernente una domanda precedente. La data in cui la sentenza è stata emessa è priva di rilevanza. Tuttavia, perché una sentenza della Corte costituisca un elemento nuovo che giustifica un nuovo esame completo, occorre che essa aumenti in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuito lo status di rifugiato (o il beneficio della protezione sussidiaria).

Per quanto riguarda il seguito del procedimento nel caso in cui un giudice nazionale annulli una decisione che respinge una domanda reiterata in quanto irricevibile, la Corte precisa altresì che gli Stati membri possono, senza esservi obbligati, conferire ai loro giudici il potere di decidere essi stessi su tale domanda, nel rispetto delle garanzie fondamentali applicabili alle domande di protezione internazionale, ed eventualmente di concedere lo status di rifugiato (ovvero, a seconda dei casi, la protezione sussidiaria). In questo caso, i giudici in parola devono rispettare le garanzie fondamentali applicabili alle domande di protezione internazionale.