Diritto di accesso agli atti: per la limitazione è necessario che il know how o le relative informazioni configurino segreto tecnico o commerciale

12 Febbraio 2024

Non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti ed ai documenti tecnici della propria offerta, l’affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio “know how”, bensì è necessario che sussista una informazione meritevole di tutela in quanto segreto

Il caso. Nel caso di specie la sentenza ha ad oggetto un diniego parziale di accesso agli atti motivato in base all'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis) per l'esistenza di segreti tecnici o commerciali . Il Collegio ricorda come il parametro normativo per procedere alla verifica della sussistenza di detto segreto è l'art. 98, d.lgs. n. 30/2005 secondo il quale, per accedere alla tutela del segreto commerciale, è necessario che le informazioni detenute dall'azienda rispettino tre condizioni cumulative: a) le informazioni devono essere segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del ramo (segretezza c.d. soggettiva); b) devono avere valore economico in quanto segrete ed essere quindi in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento; c) il detentore delle informazioni deve avere adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (segretezza c.d. oggettiva).

La pronuncia del TAR. Secondo il Collegio, pertanto, la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento specifici caratteri della succitata norma, non potendo l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (cfr.TAR Puglia, n. 588/2023). Infatti, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela (cfr. TAR Lazio, n. 9363/2021).

Sul punto viene richiamato un recente precedente dello stesso Tribunale adito (cfr. TAR F.V.G. n. 272/2023) secondo il quale non sono per nulla sufficienti quelle generiche quanto diffuse e strumentali opposizioni all'ostensione che si riferiscono:

- alle “metodologie nell'esecuzione dei servizi” ovvero un “bagaglio di esperienze”, che semplicemente si reputa debbano rimanere riservate “per mantenere la propria originalità”;

- alle “idee maturate […] in merito all'avvio di collaborazioni da realizzare nel corso dell'appalto con il tessuto sociale, sanitario e territoriale dell'Ambito”;

- ai “modelli gestionali”, che soltanto si reputano caratterizzati “da novità e originalità” e realizzati “sulla base delle maturate esperienze di gestione imprenditoriale attinenti al settore organizzativo in senso stretto”;

- alla pura e semplice “descrizione dell'organizzazione del lavoro, la gestione dell'équipe, la struttura del coordinamento, la personalizzazione del servizio rappresentano […] sapere professionale e gestionale […], maturato con anni di esperienza sul campo e studio analitico”;

- al “frutto di un lavoro attento di ricerca e analisi che consente di mantenere una propria originalità nel tempo rispetto al servizio di consegna pasto e che, al fine di perseguire lo scopo di partecipazione futura ad altre procedure di gara, deve rimanere segreta”.

Nella pronuncia in commento, inoltre, viene precisato come sempre lo stesso Tribunale adito abbia già avuto modo di perimetrare l'ambito della succitata esclusione, osservando a più riprese che non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l'affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio “know how”, bensì è necessario che sussista una informazione meritevole di tutela in quanto segreto (c.f.r. T.A.R. F.V.G. n. 331/2023, n. 272/2023, n. 101/2023, n. 37/2023, n. 530/2022, n. 202/2021).

Infine, viene chiarito che, solo in caso di esito favorevole alla controinteressata dei precedenti controlli, occorrerà verificare se l'istante abbia o meno una concreta necessità (da guardarsi in termini di “stretta indispensabilità”) di utilizzo della documentazione richiesta in uno specifico giudizio.

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