Principio del ne bis in idem: l’ordinanza di archiviazione adottata dal PM non è comparabile ad una pronuncia di assoluzione

Lorenzo Salazar
12 Febbraio 2024

Con sentenza del 25 gennaio 2024, la CGUE ha affermato che il principio del ne bis in idem (Art. 50 CDFUE) va interpretato nel senso che non può essere considerata come definitivamente assolta  a seguito di un'ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in mancanza di un esame della situazione giuridica di tale persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato.

Nella causa C-58/22 la Corte era stata interrogata dalla Corte d'appello di Craiova (Romania) in merito all'interpretazione del principio del ne bis in idem, sancito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dopo avere richiamato la propria giurisprudenza in materia, ai sensi della quale, quando una decisione è basata su una mancanza o una insufficienza di prove, è ancora necessario, per poter constatare che tale decisione è fondata su una valutazione nel merito della causa di cui trattasi, che l'adozione di tale decisione sia stata preceduta da un'istruzione approfondita, ha oggi affermato che il principio del ne bis deve essere interpretato nel senso che una persona non può essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi dello stesso, in conseguenza di un'ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in assenza di un esame della situazione giuridica di tale persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato.