Fino a quando è consentito il deposito nel processo amministrativo telematico (PAT)?
12 Febbraio 2024
La vicenda riguardava un ricorso per revocazione notificato il 10 gennaio 2022 e depositato l'8 febbraio 2022 da una S.r.l. contro il provvedimento con cui il Comune di Valdobbiadene aveva negato alla società il rilascio dell'autorizzazione al riordino delle infrastrutture. In data 11 dicembre 2023 il Comune di Valdobbiadene depositava memorie difensive e in data 21 dicembre 2023 la società ricorrente e la società consortile depositavano memorie di replica. Il 22 dicembre 2023 la società ricorrente in revocazione depositava ulteriori note difensive eccependo l'inammissibilità delle memorie depositate dalla società consortile il 21 dicembre 2023 in quanto depositate tardivamente alle ore 17:51:20 del 21 dicembre 2023. Il Consiglio di stato ha, in limine, accolto l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente in revocazione rispetto alla memoria di replica depositata il 21 dicembre 2023 dalla società consortile. Come noto, infatti, l'art. 4 delle norme di attuazione del c.p.a. stabilisce che «È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo». Ne discende secondo il Consiglio di Stato, che, come ritenuto dal preferibile orientamento pretorio (così da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 7977/2022; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 10636/2022), «Il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera — ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche — effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12, quindi, permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante». |