Intercettazioni: il divieto a tutela delle comunicazioni degli avvocati non è assoluto
12 Febbraio 2024
Il ricorso presentato concede l'opportunità ai Giudici di legittimità di effettuare un excursus sulla normativa delle intercettazioni. In materia di intercettazioni si sono susseguite nel tempo diverse novità legislative; all'epoca in cui è stata disposta l'acquisizione dei tabulati che la difesa eccepisce inutilizzabili, ovvero il 2020, l'art. 132 d.lgs. n. 196/2003 prevedeva il potere del P.M. di acquisire con decreto motivato, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione, dati esterni delle comunicazioni anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa o delle altre parti perivate. In materia è intervenuta la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE (causa C-746/18) che ha individuato una serie di condizioni cui devono sottostare gli Stati membri per poter accedere ai dati conservati presso i fornitori da parte dell'autorità pubblica per il fine di accertare i reati, ovvero: «l'accesso ai dati può essere consesso solo in presenza di “forme gravi di criminalità” o per far fronte “a gravi minacce della sicurezza pubblica” e se vi sia la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti, pubbliche e private». Poco dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE è stato adottato il decreto-legge n. 132/2021 proprio per adeguare la normativa interna ai principi enunciati dalla Corte. Di conseguenza, l'acquisizione dei tabulati telefonici è stata subordinata a un preventivo controllo giurisdizionale sulla richiesta del P.M. e solo per reati gravi indicati in via tassativa dal legislatore. Il decreto-legge è stato poi convertito con la l. n. 178/2021 e nell'apportare alcune modifiche alla disciplina dell'acquisizione dei tabulati ha previsto una normativa transitoria per colmare la lacuna che si era andata a creare con il decreto-legge. Nella legge di conversione si legge infatti che i tabulati «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». Quanto agli altri elementi di prova cui fa riferimento la norma transitoria, vi sono ricompresi tutti i dati indipendentemente dal tipo e dalla natura perché non sono stati determinati nella specie né nella quantità. Nel caso di specie la richiesta del P.M. sull'acquisizione dei tabulati telefonici risulta suffragata non solo dall'analisi dei dati del traffico telefonico, ma anche da altri elementi di prova. Quanto al motivo afferente la captazione delle conversazioni avvenute anche con il difensore, il Collegio sostiene che sia manifestamente infondato perché il divieto afferente le intercettazioni relative a comunicazioni o conversazioni con i difensori non riguarda tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica in maniera indiscriminata, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata. *Fonte: DirittoeGiustizia |