Concessioni balneari marittime: il Collegio conferma l’attuale validità dei principi dell’ Ad. Plenaria n. 17/2021 ritenendo la proroga automatica “tamquam non esset”

Redazione Scientifica Processo amministrativo
13 Febbraio 2024

I principi enunciati dell'Adunanza plenaria n. 17/2021 sono ancora validi ed efficaci, per cui le proroghe delle concessioni disposte dai comuni risultano “tamquam non esset”, in quanto le norme legislative nazionali che dispongono la predetta proroga “automatica” o che la dispongano in futuro, contrastano con l'ordinamento UE e segnatamente con l'art. 49 T.F.U.E. e con l'art. 12 direttiva 2006/123/CE e non devono essere applicate né dalla P.A. né dai giudici.

Il TAR per la Campania respingeva un ricorso, proposto dagli eredi aventi causa nel rapporto di concessione demaniale marittima, per l'annullamento di un'ordinanza comunale di demolizione dello stabilimento balneare e delle opere ivi realizzate in assenza di titolo o difformi dai titoli. I ricorrenti impugnavano la sentenza di primo grado; in vista dell'udienza di appello depositavano il provvedimento comunale di proroga della concessione demaniale. Quindi, il Comune eccepiva l'improcedibilità dell'appello, stante l'intervenuta proroga della concessione, mentre gli appellanti deducevano la cessazione della materia del contendere, per la soddisfazione integrale delle pretese fatte valere in giudizio, assumendo che il Comune mediante la proroga avesse consentito implicitamente la gestione dello stabilimento balneare incluse le opere realizzate.

Innanzi tutto, il Collegio, rileva che occorre verificare se il rinnovo della concessione demaniale comporti l'improcedibilità dell'appello o la cessazione della materia del contendere per soddisfazione integrale della pretesa. Al riguardo, sulla base della giurisprudenza amministrativa richiamata, il Collegio evidenzia che i provvedimenti adottati dall'amministrazione in corso di giudizio, in ragione della inesauribilità del potere amministrativo, determinano la cessata materia del contendere solo se realizzano l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, perché il ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita atteso ed è inutile proseguire il processo; invece, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue alle pronunce che determinano un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo parimenti inutile proseguire il giudizio per l'impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita.

Dunque, nel caso di specie, il Collegio osserva che la durata della concessione demaniale non è oggetto del giudizio, perché l'ordinanza impone solo la demolizione delle opere abusive e il procedimento per la revoca risulta soltanto avviato dal Comune, ma non concluso. Di conseguenza la proroga non è idonea a far venir meno il provvedimento che sanziona le opere abusive, né incide su una decadenza soltanto ipotizzata e non disposta dal Comune.

Successivamente, il Consiglio di Stato chiarisce che i princìpi enunciati nella sentenza dell'Adunanza plenaria del 9 novembre 2021, n. 17, sono da ritenersi validi ed applicabili, anche riguardo al caso concreto, dato che diversamente dalla sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalle SS.UU. della Corte di cassazione, la sentenza n. 17/2021 non risulta impugnata.

In particolare, il Collegio pone in rilievo che la citata Adunanza plenaria n. 17/2021 ha affermato che la prorogaautomatica” della concessione balneare per finalità turistico-ricreative già rilasciata dal Comune, risulta tamquam non esset , in quanto le norme legislative nazionali che dispongono la predetta proroga “automatica” o che la dispongano in futuro, contrastano con l'ordinamento UE e segnatamente con l'art. 49 T.F.U.E. e con l'art. 12 direttiva 2006/123/CE e non devono essere applicate né dalla p.a. né dai giudici; pertanto non sussiste un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo ai concessionari, né rilevano i poteri di autotutela decisoria della P.A., proprio perché le proroghe delle singole amministrazioni in ragione del rinvio alle leggi nazionali, sarebbero atti meramente ricognitivi dell'effetto normativo di proroga già disposto da una legge, che, però, a sua volta, è inapplicabile per contrasto con il diritto comunitario; dunque, le proroghe disposte dalla p.a. devono ritenersi tamquam non esset, per cui non possono acquistare efficacia con  una sentenza.

Ciò premesso, declinando i suddetti principi sanciti nell'Adunanza plenaria n. 17/2021, ad avviso del Collegio, il deposito del provvedimento di proroga della concessione balneare non determina la sopravvenuta carenza di interesse, né la cessazione della materia del contendere, trattandosi di un atto tamquam non esset, che, in quanto tale, non fa venir meno i precedenti provvedimenti assunti dall'Amministrazione e non impedisce l'esame del merito con riguardo alla legittimità dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive concernente l'assenza della conformità alla normativa edilizia-urbanistica e non i termini della durata della concessione.

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