Rapporto tra decreto-legge e legge di conversione: è incostituzionale la norma priva di omogeneità per oggetto e finalità rispetto all’atto di decretazione originario

Redazione Scientifica Processo amministrativo
14 Febbraio 2024

È incostituzionale la norma priva del requisito di omogeneità e interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) sollevava questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,77, secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 54-ter, comma 2, d.l. n. 73/2021, come convertito, che reca la disciplina transitoria della riforma del sistema camerale della Regione Siciliana, istituendo nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e stabilendo che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, è nominato un commissario per ogni nuova CCIAA.

In particolare, il giudice a quo riteneva, quale primo motivo di censura, che l'art. 54-ter, comma 2, inserita in sede di conversione del d.l. citato contrasta con l'art. 77, secondo comma, Cost., essendo priva di omogeneità rispetto all'oggetto e alle finalità del medesimo decreto, volto a introdurre misure di sostegno economico per le difficoltà finanziarie originate dall'emergenza pandemica e garantire la continuità nell'erogazione dei servizi degli enti territoriali. La norma oggetto di censura invece ha il carattere della norma-provvedimento e reca la disciplina transitoria del definitivo riassetto delle sole CCIAA siciliane, e, dunque, risponderebbe ad una diversa esigenza ordinamentale, in assenza del necessario coinvolgimento della Regione Siciliana e in violazione del principio di leale di uguaglianza e collaborazione, oltre a non trovare giustificazione nelle difficoltà finanziarie provocate dall'emergenza da Covid-19, per assicurare la continuità dei servizi dei soggetti pubblici.

In via preliminare, la Corte evidenzia che non sono oggetto di esame nel merito i profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle parti in quanto allargano il thema decidendum , ponendosi oltre il perimetro dell'atto di rimessione, ritenuto che, sulla base del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nell'ordinanza di rinvio e non possono essere considerati ulteriori questioni di costituzionalità dedotti dalle parti.

Quanto al merito la Corte ha chiarito che secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte “funzionalizzata e specializzata”, per la stabilizzazione del decreto-legge, per cui non può includere oggetti eterogenei rispetto a quelli nel decreto-legge; ciò per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, possa essere utilizzato per scopi estranei a quelli che giustificano l'urgenza del decreto-legge, pregiudicando il confronto parlamentare, nonché le deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla centralità della legge ordinaria.

Pertanto, la Corte afferma la sussistenza del divieto, in sede di conversione, di incidere «l'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario», poiché «l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua».

Nel caso di specie la Corte fa presente che l'art. 54-ter, comma 2, dispone, in via transitoria, un intervento normativo attinente alla configurazione e operatività di alcune delle CCIAA siciliane, ossia di soggetti ab origine non considerati, nemmeno indirettamente, dall'originario decreto-legge, come dimostrato dal preambolo, dalle rubriche e dai contenuti normativi dei singoli articoli che lo componevano; dall'esame della genesi, del contenuto e della ratio della disposizione censurata emerge, pertanto, la sua palese estraneità con gli originari ambiti di intervento, i contenuti e le finalità del decreto-legge originario,  in cui la stessa norma è stata inserita, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge originario e quella introdotta, con emendamento, in fase di conversione.

Infine, la Corte rammenta che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che “il rispetto del requisito dell'omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. sia di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa”.

La Corte costituzionale dichiara, pertanto, l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. dell'art. 54-ter, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

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