PTT: irritualità della notifica e tardività dell'impugnazione

La Redazione
13 Febbraio 2024

In caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso; l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenzae determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

La Corte d'appello respingeva il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante alla cartella notificata con PEC per il recupero di contributi previdenziali omessi. La decisione era fondata sulla tardività dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella.

Il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione, senza però avere successo.

Secondo la consolidata giurisprudenza, «in caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948/2019); inoltre, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. sez. un. n. 23620/2018)».

Nel caso di specie viene quindi ribadito il principio del “raggiungimento dello scopo”, rispetto alla censura di nullità della notifica della cartella, perché trasmessa via PEC con un file con estensione “pdf” anziché “p7m”. Il ricorrente non ha infatti contestato che l'atto non fosse leggibile nel formato ricevuto. Inoltre, la Corte d'appello ha accertato che il contribuente aveva ritualmente ricevuto l'atto impugnato preso la sua casella di posta elettronica certificata e non l'aveva impugnata nei termini.

(tratto da dirittoegiustizia.it)

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