Abuso edilizio: la tutela del valore architettonico dell’edificio costituisce un interesse ad agire in giudizio del condòmino

Redazione Scientifica Processo amministrativo
14 Febbraio 2024

La tutela del valore architettonico dell'edificio condominiale, “astrattamente pregiudicata da qualsivoglia ipotesi di sopraelevazione”, integra l'interesse ad agire del condomino contro provvedimenti che invece ne legittimano il mantenimento.

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto una sopraelevazione in un edificio condominiale, il collegio, nell'esaminare e respingere il motivo di gravame relativo all'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era stato ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei condomini, identificato nella mera affermazione di tale specifico status di condomino, ha precisato quanto segue.

Il requisito della vicinitas, intesa come vicinanza fisica della propria proprietà rispetto a quella oggetto dell'intervento edilizio contestato, non basta a dimostrare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse a ricorrere, dovendosi affermare la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione ad agire e l'interesse al ricorso.

Pertanto, se la vicinitas, quale condizione della legittimazione ad agire, è intrinseca nella qualità di condomino, essa non assorbe il requisito dell'interesse ad agire, che va dimostrato in concreto, anche in corso di causa.

Tuttavia, l'interesse ad agire ricorre ogniqualvolta l'intervento contestato sia una sopraelevazione e il condomino lamenti il pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio, giusta l'operatività in tali ipotesi dell'art. 1127, commi 2 e 3, c.c.  

Invero, la tutela del valore architettonico dell'edificio condominiale, astrattamente pregiudicata da qualsivoglia ipotesi di sopraelevazione, integra sicuramente l'interesse ad agire avverso provvedimenti che ne legittimano il mantenimento.

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