PPT e “anomalie bloccanti”: la cancelleria può rifiutare il deposito dell’atto?

La Redazione
14 Febbraio 2024

Il Ministero della Giustizia chiarisce quali siano le “anomalie bloccanti”, uniche circostanze idonee a far rifiutare il deposito da parte degli operatori della cancelleria o della segreteria del Tribunale.

Con una circolare datata 9 febbraio 2024 il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti circa la nozione di “anomalie bloccanti”, la cui presenza al momento del deposito costituisce l'unico caso in cui la cancelleria può rifiutare il deposito telematico di un atto.

Ai senti dell'art. 13-bis del decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (introdotto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217) nel procedimento penale gli atti e i documenti informatici devono essere trasmessi alla cancelleria, da parte dei soggetti abilitati, attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato (comma 1).

Gli atti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, attestante l'avvenuto deposito e senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti (comma 2).

Il Ministero chiarisce che le “anomalie bloccanti” cui la norma fa riferimento sono esclusivamente quelle circostanze che impediscono il collegamento di un atto o documento al fascicolo in cui viene depositato e, secondo le indicazioni della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, corrispondono alle seguenti casistiche:

  • Difensore non costituito;
  • Numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto;
  • Nomi delle parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto;
  • Ufficio destinatario errato.

Al di fuori di questi casi l'operatore non può rifiutare il deposito.

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