Appalto pubblico di forniture: principio di equivalenza e onere della prova

15 Febbraio 2024

Il concorrente che intenda fornire prodotti equivalenti rispetto a quelli richiesti dalla legge di gara ha l'onere di dare la prova della citata equivalenza al fine di evitare l'esclusione dalla gara, non potendosi limitare ad una generica affermazione di equipollenza dei prodotti che intende fornire o dei relativi requisiti.

La fattispecie. In un appalto pubblico di forniture regolato - ratione temporis - dal d.lgs. n. 50/2016, un operatore economico veniva escluso in quanto non aveva offerto prodotti con le specifiche tecniche richieste dalla lex specialis (che faceva espresso richiamo a prodotti di una determinata ditta), né prodotti con caratteristiche e specifiche tecniche equivalenti

Avverso il provvedimento di esclusione l'operatore economico ricorreva dinanzi al TAR Milano sostenendo che i prodotti offerti fossero equivalenti a quelli richiesti dall'amministrazione.

La soluzione del TAR Milano. In primo luogo, il TAR Milano ricorda che, ai sensi dell'art. 68, comma 6, del previgente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, non è di per sé illegittimo il richiamo da parte della lex specialis a prodotti realizzati da una particolare ditta “purché la menzione o il riferimento siano accompagnati dall'espressione ‘o equipollente'”.

Anche in questo caso, si legge in sentenza, trova applicazione il consolidato principio di equivalenza e, il concorrente che intenda fornire prodotti per l'appunto equivalenti “ha l'onere di dare la prova della citata equivalenza” al fine di evitare l'esclusione dalla gara (in tal senso la sentenza richiama, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2023, n. 7502; Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2022, n. 7874; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3489).

Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non ha assolto il proprio onere della prova in quanto le motivazioni fornite circa la sussistenza della predetta equivalenza erano, ad avviso del giudice di primo grado, generiche.

Infine, il TAR Milano ricorda che le valutazioni della stazione appaltante sull'offerta tecnica (e sulla sussistenza o meno dell'equivalenza con i requisiti e le specifiche tecniche richieste dalla lex specialis) “costituiscono manifestazione della discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione, censurabile soltanto in caso di evidenti errori o di palese illogicità”.

Considerato che nel presente caso la mancanza di equivalenza era stata accertata a seguito di analitiche valutazioni e comparazioni tecniche svolte dal RUP, prive di “evidenti errori o di palese illogicità”, il provvedimento di esclusione gravato risultava legittimo.

Anche alla luce di tali motivazioni il TAR Milano respingeva il ricorso.

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