Deposito con modalità telematiche e regime transitorio: il punto della Cassazione

La Redazione
16 Febbraio 2024

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione, il deposito può avvenire in formato cartaceo o a mezzo PEC, presso la cancelleria dell’ufficio che ha emesso il provvedimento. 

Il Gip di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata a mezzo PEC, in quanto proposta con modalità diverse da quelle stabilite dagli artt. 582 e 583 c.p.p. (deposito tramite portale).

L'opponente propone ricorso per Cassazione perché, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 le parti, nel periodo transitorio, hanno facoltà di depositare tramite strumenti informatici (quali la PEC) in alternativa al deposito di documento cartaceo presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e ne chiede, pertanto, l'annullamento.

La Corte di Cassazione dichiara fondato il ricorso, considerando che il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, ha omesso di considerare che l'art. 5-quinquies d.l. 162/2022 ha introdotto nel d.lgs. n. 150/2022 l'art. 87-bis che consente il deposito a mezzo PEC delle impugnazioni fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 87, che renderanno pienamente operativo il processo penale telematico e il sistema di deposito esclusivamente attraverso portale, previsto dall'art. 111-bis c.p.p.

È stabilito, infatti, che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti “per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti dall'art. 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati con apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia”.

L'art. 87-bis stabilisce anche alcune condizioni specifiche per il deposito dell'atto di impugnazione, disponendo che l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente e contenere l'indicazione specifica degli allegati, trasmessi in copia informatica per immagine e sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina di deposito esclusivo tramite portale, l'atto d'impugnazione può essere depositato nella cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato tanto in formato cartaceo quanto a mezzo PEC, secondo quanto stabilito dagli art. 582 c.p.p. e 87-bis d.lgs. 150/2022.

Si segnala anche che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, “a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (cioè, dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento avvenuta in data 30 dicembre 2023) e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2 dello stesso decreto ministeriale:

 (a) Corte di appello;

 (b) tribunale ordinario;

 (c) giudice di pace;

(d) procura generale presso la Corte di appello;

(e) procura della Repubblica presso il tribunale;

(f) Procura europea.

 Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche (ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p.

Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari”.

In tali casi, “rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche”.

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