Libertà religiosa: il divieto di macellazione Halal o Kosher senza stordimento non è discriminatorio ai sensi della CEDU poiché tutela la salute degli animali

La Redazione
19 Febbraio 2024

La Corte EDU, con sentenza del 13 febbraio 2024 (n. 16760/22 e 10 altre), ha affermato che il divieto di macellare la carne in modo Halal o Kosher, adottato da alcune regioni belghe, non viola gli artt. 9 e 14 della CEDU in quanto non interferisce con la libertà religiosa e non costituisce una discriminazione nei confronti di ebrei e musulmani osservanti. Nel caso di specie, le autorità nazionali non avrebbero ecceduto il loro “margine di apprezzamento” adottando i decreti in questione, che rappresentano invece una misura giustificata e proporzionata allo scopo perseguito, ossia la tutela del benessere degli animali come elemento della “morale pubblica”. La Corte precisa, inoltre, che le autorità avevano consentito il c.d. stordimento “reversibile” come alternativa per la macellazione rituale.

La causa Executief van de Moslims van België e altri c. Belgio (n. 16760/22 e 10 altre) in esame riguarda il provvedimento di divieto, adottato dalle autorità nazionali nelle regioni belghe della Vallonia e delle Fiandre, di macellazione rituale di animali senza previo stordimento, secondo i metodi speciali richiesti da alcuni riti religiosi.

Tale provvedimento ha lo scopo di impedire la pratica di non stordire gli animali prima della macellazione, senza eccezioni, ponendosi così in contrasto con i principi religiosi di molti ebrei e musulmani, che possono consumare soltanto carne che sia considerata Kosher o Halal.

Le comunità ebraiche e musulmane hanno contestato il divieto per il timore che potesse diffondere odio nei confronti di migranti e stranieri.

Nella sentenza del 13 febbraio 2024, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, che non vi sia stata violazione dell'art. 9 CEDU (libertà di religione), né dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 9.

La Corte ha ritenuto in particolare che, nel caso di specie, le autorità nazionali non avevano ecceduto il loro potere discrezionale (“margine di apprezzamento”) adottando i decreti in questione che vietavano la macellazione degli animali senza previo stordimento nelle regioni belghe della Vallonia e delle Fiandre, ​​pur consentendo lo stordimento “reversibile” per la macellazione rituale.

Le autorità nazionali avevano pertanto adottato una misura giustificata in linea di principio, nonché proporzionata allo scopo perseguito, ossia la tutela del benessere degli animali come elemento della “morale pubblica”.

In questo caso, la Corte EDU ha affrontato per la prima volta la questione del collegamento della tutela del benessere degli animali a uno degli obiettivi di cui all'art. 9 CEDU. Secondo la Corte, infatti, il benessere animale può essere considerato un valore etico che uno Stato può invocare per adottare provvedimenti in nome della “morale pubblica”.